Art. 18.
                      Personale dell'ente parco
 
   1.  L'ente  parco  si  avvale  di personale messo a disposizione o
comandato dalla regione o dagli enti territorialmente interessati.
   2. L'ente, in mancanza di proprio  personale,  puo'  avvalersi  di
accompagnatori naturalistici singoli o associati tramite convenzione,
incaricati  di  volta  in  volta di guidare ed assistere i visitatori
dell'area protetta nelle escursioni, attivita' e presa di conoscenza,
con esclusione di itinerari di carattere alpinistico.
   3.  L'ente  puo'  organizzare corsi abbligatori di formazione e di
specializzazione per il suo personale.