Art. 18. Personale dell'ente parco 1. L'ente parco si avvale di personale messo a disposizione o comandato dalla regione o dagli enti territorialmente interessati. 2. L'ente, in mancanza di proprio personale, puo' avvalersi di accompagnatori naturalistici singoli o associati tramite convenzione, incaricati di volta in volta di guidare ed assistere i visitatori dell'area protetta nelle escursioni, attivita' e presa di conoscenza, con esclusione di itinerari di carattere alpinistico. 3. L'ente puo' organizzare corsi abbligatori di formazione e di specializzazione per il suo personale.