Art. 19. Piano di gestione territoriale dei parchi 1. Per ogni parco naturale individuato ed istituito secondo la presente legge, l'ente gestore deve predisporre entro dodici mesi dalla sua costituzione un piano di gestione territoriale del parco, con una sua eventuale zonazione, al fine di disciplinarne l'uso, nel rispetto delle finalita' istitutive. 2. Il piano e' redatto da esperti nelle varie discipline della pianificazione territoriale, ambientale e naturalistica, che devono tener conto dei vincoli statali e regionali di tutela ambientale esistenti. 3. I piani di gestione territoriale devono inoltre prevedere il divieto di attivita' e opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna e ai rispettivi habitat, ed in ispecie: a) l'esercizio della caccia, secondo le disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"; b) l'esercizio non regolamentato della pesca; c) la cattura, la detenzione e il disturbo delle specie animali; d) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, dei licheni e dei funghi; e) l'introduzione e la reintroduzione di specie animali o vegetali suscettibili di alterare gli equilibri naturali; f) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo atto a sopprimere o alterare i cicli geobiologici; g) gli scarichi e le immissioni di sostanze solide, liquide o gassose nocive nel terreno, nei corsi d'acqua e nell'aria, le imissioni sonore di disturbo; h) l'impiego nell'attivita' agro-silvo pastorale di sostanze chimiche costituenti grave pericolo per i valori ambientali; i) la coltivazione di cave, lo sfruttamento di miniere, le ricerche minerarie e l'asportazione di minerali; l) le modificazioni del regime delle acque incompatibili con le finalita' del parco; m) l'accensione di fuochi all'aperto al di fuori dei luoghi consentiti. 4. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettivita' locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali con esclusione dei diritti di caccia o altri usi di prelievi faunistici. 5. I piani di gestione territoriale sono adottati dal consiglio di amministrazione dell'ente parco e devono essere trasmessi alla giunta regionale e sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale gli enti interessati e chiunque vi abbia interesse possono far pervenire le proprie osservazioni al presidente della regione o della provincia. 6. La giunta, esaminate le osservazioni, provvede alla stesura del testo definitivo, dei piani e li sottopone al consiglio regionale per l'approvazione. 7. Le indicazioni contenute nei piani di gestione territoriale, una volta approvate, hanno valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituiscono i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. 8. Ai piani di gestione territoriale possono essere apportate modificazioni secondo le procedure di cui ai precedenti commi.