Art. 19.
              Piano di gestione territoriale dei parchi
 
   1. Per ogni parco naturale individuato  ed  istituito  secondo  la
presente  legge,  l'ente  gestore  deve predisporre entro dodici mesi
dalla sua costituzione un piano di gestione territoriale  del  parco,
con  una sua eventuale zonazione, al fine di disciplinarne l'uso, nel
rispetto delle finalita' istitutive.
   2. Il piano e' redatto da esperti  nelle  varie  discipline  della
pianificazione  territoriale,  ambientale e naturalistica, che devono
tener conto dei vincoli statali  e  regionali  di  tutela  ambientale
esistenti.
   3.  I  piani  di gestione territoriale devono inoltre prevedere il
divieto  di  attivita'  e  opere   che   possono   compromettere   la
salvaguardia  del  paesaggio  e degli ambienti naturali tutelati, con
particolare riguardo alla flora, alla fauna e ai rispettivi  habitat,
ed in ispecie:
     a) l'esercizio della caccia, secondo le disposizioni della legge
11  febbraio  1992,  n.  157  "Norme  per  la  protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
     b) l'esercizio non regolamentato della pesca;
     c) la cattura, la detenzione e il disturbo delle specie animali;
     d) la  raccolta  ed  il  danneggiamento  delle  specie  vegetali
spontanee, dei licheni e dei funghi;
     e)  l'introduzione  e  la  reintroduzione  di  specie  animali o
vegetali suscettibili di alterare gli equilibri naturali;
     f)  l'introduzione  e  l'impiego  di  qualsiasi  mezzo  atto   a
sopprimere o alterare i cicli geobiologici;
     g)  gli  scarichi  e le immissioni di sostanze solide, liquide o
gassose nocive  nel  terreno,  nei  corsi  d'acqua  e  nell'aria,  le
imissioni sonore di disturbo;
     h)  l'impiego  nell'attivita'  agro-silvo  pastorale di sostanze
chimiche costituenti grave pericolo per i valori ambientali;
     i) la coltivazione di  cave,  lo  sfruttamento  di  miniere,  le
ricerche minerarie e l'asportazione di minerali;
     l)  le modificazioni del regime delle acque incompatibili con le
finalita' del parco;
     m) l'accensione di fuochi all'aperto  al  di  fuori  dei  luoghi
consentiti.
   4.   Restano  salvi  i  diritti  reali  e  gli  usi  civici  delle
collettivita' locali, che sono  esercitati  secondo  le  consuetudini
locali  con  esclusione dei diritti di caccia o altri usi di prelievi
faunistici.
   5. I piani di gestione territoriale sono adottati dal consiglio di
amministrazione dell'ente parco e devono essere trasmessi alla giunta
regionale e sono pubblicati sul Bollettino  ufficiale  della  Regione
con  l'indicazione  della  sede in cui chiunque puo' prendere visione
degli elaborati.
   Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale
gli  enti  interessati  e  chiunque  vi  abbia  interesse possono far
pervenire le proprie osservazioni al presidente della regione o della
provincia.
   6. La giunta, esaminate le osservazioni, provvede alla stesura del
testo definitivo, dei piani e li sottopone al consiglio regionale per
l'approvazione.
   7. Le indicazioni contenute nei piani  di  gestione  territoriale,
una  volta  approvate,  hanno  valore  di piano paesistico e di piano
urbanistico e sostituiscono i piani paesistici e i piani territoriali
o urbanistici di qualsiasi livello.
   8. Ai piani di  gestione  territoriale  possono  essere  apportate
modificazioni secondo le procedure di cui ai precedenti commi.