Art. 22. Concessioni ed autorizzazioni 1. Le concessioni o autorizzazioni per l'esecuzione di opere ed interventi localizzati nell'area del parco naturale sono rilasciate dai rispettivi enti competenti, che devono tener conto delle finalita' istitutive del parco ed osservare le disposizioni previste dal piano di gestione territoriale dello stesso. 2. A tal fine gli enti competenti provvedono a rilasciare le concessioni o autorizzazioni, previo parere dell'ente parco, che deve essere emesso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.