Art. 22.
                    Concessioni ed autorizzazioni
 
   1.  Le  concessioni  o autorizzazioni per l'esecuzione di opere ed
interventi localizzati nell'area del parco naturale  sono  rilasciate
dai   rispettivi  enti  competenti,  che  devono  tener  conto  delle
finalita' istitutive del parco ed osservare le disposizioni  previste
dal piano di gestione territoriale dello stesso.
   2.  A  tal  fine  gli  enti  competenti provvedono a rilasciare le
concessioni o autorizzazioni, previo parere dell'ente parco, che deve
essere emesso entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.