Art. 24. I n d e n n i z z i Quando, all'interno dei parchi naturali, si verifichino riduzioni documentali dei redditi agro-silvo-pastorali, in conseguenza dell'istituzione dei parchi stessi, l'ente gestore del parco provvede al conseguente indennizzo in conformita' alla vigente legislazione in materia. Esso provvede, altresi', all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica.