Art. 24.
                         I n d e n n i z z i
 
   Quando,  all'interno dei parchi naturali, si verifichino riduzioni
documentali  dei   redditi   agro-silvo-pastorali,   in   conseguenza
dell'istituzione dei parchi stessi, l'ente gestore del parco provvede
al conseguente indennizzo in conformita' alla vigente legislazione in
materia.  Esso provvede, altresi', all'indennizzo dei danni provocati
dalla fauna selvatica.