Art. 28.
                 Demanio per la tutela della natura
 
   1.  La  regione  e la provincia in caso di acquisizione di terreni
siti all'interno di aree naturali protette, nella determinazione  del
valore  di  mercato  tiene  conto  del valore naturalistico derivante
dalla rarita' e dal particolare valore ambientale della zona.
   2.  I  beni  acquisiti  ai  sensi  del comma uno, costituiscono il
demanio regionale per la tutela della natura, che, nel caso  di  aree
protette,  viene  concesso  all'ente  gestore in uso gratuito a tempo
indeterminato per i suoi fini istituzionali.
   3. Gli  enti  gestori  delle  aree  protette,  in  relazione  alla
necessita'  di  una  piu'  sicura  tutela  degli ambienti naturali di
particolare valore naturalistico possono proporre  il  loro  acquisto
alla regione o alla provincia.
   4.  Gli enti gestori possono accettare donazioni e ricevere legati
da privati.
   5. Una quota delle somme annualmente disponibili per le  attivita'
di tutela della natura, determinata nei bilanci della regione o della
provincia  e'  destinata  all'ampliamento  del  demanio per la tutela
della natura.