Art. 28. Demanio per la tutela della natura 1. La regione e la provincia in caso di acquisizione di terreni siti all'interno di aree naturali protette, nella determinazione del valore di mercato tiene conto del valore naturalistico derivante dalla rarita' e dal particolare valore ambientale della zona. 2. I beni acquisiti ai sensi del comma uno, costituiscono il demanio regionale per la tutela della natura, che, nel caso di aree protette, viene concesso all'ente gestore in uso gratuito a tempo indeterminato per i suoi fini istituzionali. 3. Gli enti gestori delle aree protette, in relazione alla necessita' di una piu' sicura tutela degli ambienti naturali di particolare valore naturalistico possono proporre il loro acquisto alla regione o alla provincia. 4. Gli enti gestori possono accettare donazioni e ricevere legati da privati. 5. Una quota delle somme annualmente disponibili per le attivita' di tutela della natura, determinata nei bilanci della regione o della provincia e' destinata all'ampliamento del demanio per la tutela della natura.