Art. 29.
                         Ricerca scientifica
 
   1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 comma 1 della legge
11 febbraio 1992 n. 157 in riferimento alla fauna selvatica omeoterma
e quanto stabilito dall'art. 11, comma 3, lettera a) e dall'art.  22,
comma  1,  lettera d) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 concernente
le  aree  protette,  lo  svolgimento  delle  attivita'   di   ricerca
scientifica  sul  territorio  regionale  inerenti  la flora, la fauna
invertebrata e vertebrata eteroterma,  i  geotopi  che  prevedano  il
prelievo  di  parti o del tutto, la cattura o la soppressione di spe-
cie, individuate come da sottoporre a tutela da elenchi  compresi  in
direttive  CEE,  leggi  statali  e regionali o considerate tali dalla
letteratura  scientifica,  presenti  sul  territorio  regionale,   e'
consentito,  al  fine  di conservare la biodiversita' ed il permanere
delle   specie,   solamente   previa   autorizzazione    dell'Ufficio
salvaguardia  e valorizzazione del patrimonio naturalistico che ha il
compito di vigilare sulle diverse attivita' di ricerca di  iniziativa
sia   regionale  che  di  enti,  Universita',  associazioni,  privati
cittadini.
   2. Il soggetto proponente la ricerca dovra' far pervenire,  almeno
tre  mesi  prima  del  previsto  inizio della stessa, il programma di
lavoro indicando specificatamente obiettivi, tempi, modalita', luoghi
e  personale  coinvolto  impegnandosi  a  rispettare   le   eventuali
prescrizioni   che  l'ufficio  incaricato  della  vigilanza  potrebbe
indicare e a far pervenire entro sei  mesi  dalla  conclusione  della
ricerca un rapporto sintetico sull'effettivo svolgimento della stessa
e sui risultati conseguiti.
   3.   Il   mancato   rispetto   dei   commi   precedenti   comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 31.