Art. 29. Ricerca scientifica 1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 comma 1 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 in riferimento alla fauna selvatica omeoterma e quanto stabilito dall'art. 11, comma 3, lettera a) e dall'art. 22, comma 1, lettera d) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 concernente le aree protette, lo svolgimento delle attivita' di ricerca scientifica sul territorio regionale inerenti la flora, la fauna invertebrata e vertebrata eteroterma, i geotopi che prevedano il prelievo di parti o del tutto, la cattura o la soppressione di spe- cie, individuate come da sottoporre a tutela da elenchi compresi in direttive CEE, leggi statali e regionali o considerate tali dalla letteratura scientifica, presenti sul territorio regionale, e' consentito, al fine di conservare la biodiversita' ed il permanere delle specie, solamente previa autorizzazione dell'Ufficio salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico che ha il compito di vigilare sulle diverse attivita' di ricerca di iniziativa sia regionale che di enti, Universita', associazioni, privati cittadini. 2. Il soggetto proponente la ricerca dovra' far pervenire, almeno tre mesi prima del previsto inizio della stessa, il programma di lavoro indicando specificatamente obiettivi, tempi, modalita', luoghi e personale coinvolto impegnandosi a rispettare le eventuali prescrizioni che l'ufficio incaricato della vigilanza potrebbe indicare e a far pervenire entro sei mesi dalla conclusione della ricerca un rapporto sintetico sull'effettivo svolgimento della stessa e sui risultati conseguiti. 3. Il mancato rispetto dei commi precedenti comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 31.