Art. 3. Parchi naturali 1. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e tratti di costa di valore naturalistico ed ambientale. Costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dei valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. 2. Nei parchi naturali e' favorita e stimolata la ricerca scientifica e sono consentite le usuali attivita' produttive e le operazioni agro-silvo-pastorali purche' non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge e con le finalita' del parco stesso; e' promosso l'escursionismo, opportunamente disciplinato. 3. Il piano di gestione territoriale di cui al successivo art. 19, puo' enucleare, all'interno dei parchi, una zonazione del territorio e prevedere, anche, una o piu riserve naturali integrali aventi lo scopo di proteggere e conservare la natura e l'ambiente di tutte le sue espressioni e reciproche interrelazioni. 4. Al fine di rendere graduale e raccordare il regime d'uso e di tutela tra i parchi naturali e le aree possono essere istituite delle zone di rispetto pre-parco.