Art. 3.
                           Parchi naturali
 
   1. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree  terrestri,
fluviali,  lacuali  e  tratti  di  costa  di  valore naturalistico ed
ambientale.  Costituiscono  un  sistema  omogeneo  individuato  dagli
assetti  naturali dei luoghi, dei valori paesaggistici ed artistici e
dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
   2.  Nei  parchi  naturali  e'  favorita  e  stimolata  la  ricerca
scientifica  e  sono  consentite  le usuali attivita' produttive e le
operazioni agro-silvo-pastorali  purche'  non  in  contrasto  con  le
vigenti disposizioni di legge e con le finalita' del parco stesso; e'
promosso l'escursionismo, opportunamente disciplinato.
   3. Il piano di gestione territoriale di cui al successivo art. 19,
puo'  enucleare, all'interno dei parchi, una zonazione del territorio
e prevedere, anche, una o piu riserve naturali  integrali  aventi  lo
scopo  di  proteggere e conservare la natura e l'ambiente di tutte le
sue espressioni e reciproche interrelazioni.
   4. Al fine di rendere graduale e raccordare il regime d'uso  e  di
tutela tra i parchi naturali e le aree possono essere istituite delle
zone di rispetto pre-parco.