Art. 30. Divieti generali 1. E' vietato l'abbandono anche temporaneo dei rifiuti e detriti nei boschi di enti pubblici comprese le strade interne e le chiarie. E' vietata, altresi', salvo specifica autorizzazione, la circolazione fuori strada con mezzi a motore con la precisazione che i sentieri, le mulattiere e le strade forestali sono considerati percorsi fuori strada. Sono esclusi dal divieto i mezzi impiegati nel lavoro agricolo, nelle utilizzazioni boschive, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale e di lotta antincendio. 2. Nelle aree di cui alla presente legge trovano applicazione tutti i limiti ed i divieti di cui alla vigente legislazione statale e regionale.