Art. 30.
                          Divieti generali
 
   1. E' vietato l'abbandono anche temporaneo dei rifiuti  e  detriti
nei  boschi di enti pubblici comprese le strade interne e le chiarie.
E' vietata, altresi', salvo specifica autorizzazione, la circolazione
fuori strada con mezzi a motore con la precisazione che  i  sentieri,
le  mulattiere  e le strade forestali sono considerati percorsi fuori
strada. Sono  esclusi  dal  divieto  i  mezzi  impiegati  nel  lavoro
agricolo,  nelle  utilizzazioni  boschive, nelle operazioni di pronto
soccorso, di vigilanza forestale e di lotta antincendio.
   2. Nelle aree di cui  alla  presente  legge  trovano  applicazione
tutti  i limiti ed i divieti di cui alla vigente legislazione statale
e regionale.