Art. 31.
                           S a n z i o n i
 
   1.  I  limiti   edittali   minimi   e   massimi   delle   sanzioni
amministrative  regionali  sono  raddoppiati  quando  l'infrazione si
verifichi all'interno  delle  aree  naturali  protette  di  cui  alla
presente legge.
   2.  L'importo  massimo  delle  sanzioni  amministrative non potra'
comunque superare il limite previsto  dall'art.  10  della  legge  24
novembre 1981, n. 689.
   3.  Per  le  violazioni  alle  disposizioni  contenute dalle leggi
istitutive  dei  parchi  naturali  e  dai  loro  piani  di   gestione
territoriale  o  dai  decreti  di  vincolo  di  tutela  delle riserve
naturali non espressamente sanzionate da leggi regionali o statali si
applica la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000.
   4. In aggiunta alle eventuali  sanzioni  amministrative  e  penali
gia' in vigore in forza di leggi dello Stato e della Regione, in caso
di  lavori  non  autorizzati si applica la sanzione amministrativa da
lire 8.000.000 a lire 18.000.000. La stessa sanzione si applica anche
in ipotesi di inosservanza anche parziale delle disposizioni volte al
ripristino dei luoghi e al recupero ambientale della zona.