Art. 31. S a n z i o n i 1. I limiti edittali minimi e massimi delle sanzioni amministrative regionali sono raddoppiati quando l'infrazione si verifichi all'interno delle aree naturali protette di cui alla presente legge. 2. L'importo massimo delle sanzioni amministrative non potra' comunque superare il limite previsto dall'art. 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. Per le violazioni alle disposizioni contenute dalle leggi istitutive dei parchi naturali e dai loro piani di gestione territoriale o dai decreti di vincolo di tutela delle riserve naturali non espressamente sanzionate da leggi regionali o statali si applica la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 5.000.000. 4. In aggiunta alle eventuali sanzioni amministrative e penali gia' in vigore in forza di leggi dello Stato e della Regione, in caso di lavori non autorizzati si applica la sanzione amministrativa da lire 8.000.000 a lire 18.000.000. La stessa sanzione si applica anche in ipotesi di inosservanza anche parziale delle disposizioni volte al ripristino dei luoghi e al recupero ambientale della zona.