Art. 32. Tutela della flora - Specie regionali protette 1. Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale e previo parere del Comitato scientifico di cui all'art. 11 predispone l'elenco delle specie vegetali a protezione assoluta delle quali sono vietati la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento, il commercio e la detenzione anche di semplici parti e analogamente l'elenco delle specie vegetali a protezione limitata e ne indica le modalita' di raccolta e i limiti quantitativi. Gli elenchi saranno resi noti mediante affissione agli albi pretori dei comuni, o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo. 2. Sono esclusi dai divieti di cui al comma precedente le specie vegetali provenienti da colture effettuate dal proprietario o dall'avente titolo sul fondo e/o da colture industriali, giardini ed orti botanici. In tal caso le piante o parti di piante poste in commercio devono essere accompagnate da certificato del produttore. Il produttore che coltiva specie a protezione assoluta deve farne comunicazione al comune in cui e' ubicato il fondo e all'Ufficio Salvaguardia e Valorizzazione del Patrimonio Naturalistico della Regione per gli opportuni controlli. 3. La Regione protegge le alberature e i singoli alberi di particolare interesse naturalistico e paesaggistico. La proposta di protezione deve essere notificata al proprietario del suolo su cui le alberature e gli alberi sono radicati, che ha 60 giorni per far conoscere le proprie osservazioni. Pervenute le osservazioni o decorso inutilmente il termine assegnato, il presidente della giunta regionale, sentito il Comitato scientifico regionale per l'ambiente di cui all'art. 11, dispone l'individuazione, con apposito contrassegno, delle alberature e dei singoli alberi da salvaguardare e ne da' notizia al proprietario. Le alberature e gli alberi protetti potranno essere abbattuti solo previa autorizzazione del presidente della giunta regionale o di altro organo appositamente delegato.