Art. 32.
           Tutela della flora - Specie regionali protette
 
   1. Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione
della giunta regionale e previo parere del  Comitato  scientifico  di
cui   all'art.   11  predispone  l'elenco  delle  specie  vegetali  a
protezione  assoluta  delle   quali   sono   vietati   la   raccolta,
l'asportazione, il danneggiamento, il commercio e la detenzione anche
di  semplici  parti  e  analogamente l'elenco delle specie vegetali a
protezione limitata e ne indica le modalita' di raccolta e  i  limiti
quantitativi.  Gli elenchi saranno resi noti mediante affissione agli
albi pretori dei comuni, o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo.
   2. Sono esclusi dai divieti di cui al comma precedente  le  specie
vegetali   provenienti  da  colture  effettuate  dal  proprietario  o
dall'avente titolo sul fondo e/o da colture industriali, giardini  ed
orti  botanici.  In  tal  caso  le  piante o parti di piante poste in
commercio devono essere accompagnate da certificato  del  produttore.
Il  produttore  che  coltiva  specie a protezione assoluta deve farne
comunicazione al comune in cui e'  ubicato  il  fondo  e  all'Ufficio
Salvaguardia  e  Valorizzazione  del  Patrimonio  Naturalistico della
Regione per gli opportuni controlli.
   3. La Regione  protegge  le  alberature  e  i  singoli  alberi  di
particolare  interesse  naturalistico e paesaggistico. La proposta di
protezione deve essere notificata al proprietario del suolo su cui le
alberature e gli alberi sono radicati,  che  ha  60  giorni  per  far
conoscere le proprie osservazioni.
   Pervenute   le  osservazioni  o  decorso  inutilmente  il  termine
assegnato, il presidente della giunta regionale, sentito il  Comitato
scientifico  regionale  per  l'ambiente  di  cui all'art. 11, dispone
l'individuazione, con apposito contrassegno, delle alberature  e  dei
singoli alberi da salvaguardare e ne da' notizia al proprietario.
   Le alberature e gli alberi protetti potranno essere abbattuti solo
previa  autorizzazione  del  presidente  della  giunta regionale o di
altro organo appositamente delegato.