Art. 33.
          Biotopi individuati ex legge regionale n. 42/1980
 
   Sono fatti salvi le riserve, i biotopi,  le  specie  vegetali,  le
alberature  e  i  singoli  alberi  gia' istituite e/o individuati con
decreto del presidente della giunta regionale ai  sensi  della  legge
regionale n. 42/80.