Art. 34. Norma transitoria 1. La legge regionale n. 11/90 istitutiva del parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del Materano esplica i suoi effetti fino alla istituzione dell'ente parco per l'area di cui al punto 3 dell'art. 10 della presente legge. 2. Il nuovo ente subentra a tutti gli effetti nella gestione.