Art. 34.
                          Norma transitoria
 
   1.  La  legge regionale n. 11/90 istitutiva del parco archeologico
storico naturale delle chiese rupestri del Materano  esplica  i  suoi
effetti  fino  alla  istituzione dell'ente parco per l'area di cui al
punto 3 dell'art. 10 della presente legge.
   2. Il nuovo ente subentra a tutti gli effetti nella gestione.