Art. 8.
                       Soggetti di promozione
            per la istituzione di aree naturali protette
 
   1.  Possono promuovere l'istituzione delle aree naturali protette,
oltre allo stesso ente regione:
     a) la provincia territorialmente interessata;
     b) i comuni sul cui territorio ricade l'area di cui si  richiede
l'istituzione;
     c)   le  associazioni  ambientaliste,  operanti  in  Basilicata,
ufficialmente riconosciute ai sensi della legge  8  luglio  1986,  n.
349, e sue successive modificazioni ed integrazioni.
   2.  Le  proposte, regolarmente istruite e corredate del parere del
comitato di cui al successivo art. 11 formano oggetto di  trattazione
in  sede  di  conferenza di cui all'art. 22 comma 1, lettera a) della
legge n. 394/91.
   3. Le proposte devono essere inoltrate  al  dipartimento  ambiente
della   Regione,   corredate   di  una  scheda  riportante  tutte  le
indicazioni necessarie per motivarne l'esistenza, di una  cartografia
in scala idonea e di tutti gli opportuni elaborati tecnici.