Art. 8. Soggetti di promozione per la istituzione di aree naturali protette 1. Possono promuovere l'istituzione delle aree naturali protette, oltre allo stesso ente regione: a) la provincia territorialmente interessata; b) i comuni sul cui territorio ricade l'area di cui si richiede l'istituzione; c) le associazioni ambientaliste, operanti in Basilicata, ufficialmente riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e sue successive modificazioni ed integrazioni. 2. Le proposte, regolarmente istruite e corredate del parere del comitato di cui al successivo art. 11 formano oggetto di trattazione in sede di conferenza di cui all'art. 22 comma 1, lettera a) della legge n. 394/91. 3. Le proposte devono essere inoltrate al dipartimento ambiente della Regione, corredate di una scheda riportante tutte le indicazioni necessarie per motivarne l'esistenza, di una cartografia in scala idonea e di tutti gli opportuni elaborati tecnici.