Art. 9.
            Leggi istitutive delle aree naturali protette
 
   1.  In  conformita'  ai principi generali enunciati nella presente
legge, le aree naturali protette sono individuate  ed  istituite  con
legge regionale, che stabilisce per ciascuno di esse:
     a) la perimetrazione;
     b) le misure di salvaguardia;
e per i parchi naturali, inoltre:
     c)  gli indirizzi per il funzionamento dell'ente per la gestione
del parco;
     d) il piano per il parco e  il  piano  pluriennale  economico  e
sociale per la promozione delle attivita' compatibili;
     e) i principi del regolamento del parco;
     f)  l'indennita'  di  carica  per  gli  organi  del  parco ed il
collegio dei revisori nonche' i rimborsi spese.