Art. 9. Leggi istitutive delle aree naturali protette 1. In conformita' ai principi generali enunciati nella presente legge, le aree naturali protette sono individuate ed istituite con legge regionale, che stabilisce per ciascuno di esse: a) la perimetrazione; b) le misure di salvaguardia; e per i parchi naturali, inoltre: c) gli indirizzi per il funzionamento dell'ente per la gestione del parco; d) il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attivita' compatibili; e) i principi del regolamento del parco; f) l'indennita' di carica per gli organi del parco ed il collegio dei revisori nonche' i rimborsi spese.