Art. 2. 1. La giunta regionale e' incaricata ad assegnare ed erogare a ciascuna delle quattro U.L.S.S. per lo scopo di cui al precedente art. 1, la somma di L. 250.000.000. 2. La costruzione dei canili sanitari dovra' avvenire nel rispetto della normativa vigente. 3. I canili dovranno essere utilizzati per le esigenze dell'intero territorio provinciale. 4. I comuni, le province e le comunita' Montane possono altresi partecipare al finanziamento ed alla gestione dei rifugi per cani e gatti di cui all'art. 4 comma 2 legge regionale n. 15/92.