Art. 2.
 
   1.  La  giunta  regionale  e' incaricata ad assegnare ed erogare a
ciascuna delle quattro U.L.S.S. per lo scopo  di  cui  al  precedente
art. 1, la somma di L. 250.000.000.
   2. La costruzione dei canili sanitari dovra' avvenire nel rispetto
della normativa vigente.
   3. I canili dovranno essere utilizzati per le esigenze dell'intero
territorio provinciale.
   4.  I  comuni,  le province e le comunita' Montane possono altresi
partecipare al finanziamento ed alla gestione dei rifugi per  cani  e
gatti di cui all'art. 4 comma 2 legge regionale n. 15/92.