Art. 3.
 
   1.  All'onere  derivante  dall'applicazione  della presente legge,
valutato per l'anno 1994 in L. 1.000.000.000 si  provvede  con  quota
parte della partita n. 6 - elenco n. 4 del Fondo globale iscritto nel
bilancio esercizio 1994.
   2.  Nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio  per
l'esercizio 1994 sono introdotte le seguenti variazioni,  in  termini
di competenza e cassa:
    cap.  324000  denominato "Fondo globale occorrente per far fronte
ad oneri conseguenti a nuovi  provvedimenti  legislativi  riguardanti
spese in conto capitale"
-  in diminuzione . . . . . . . . . . . . .  L. 1.000.000.000
    cap.  072329  (di  nuova  istituzione e iscrizione nel sett. VII,
tit. 2, ctg. 3) denominato:  "finanziamento  per  la  costruzione  di
canili sanitari provinciali"
-  in aumento . . . . . . . . . . . . . . .  L. 1.000.000.000