Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1994 in L. 1.000.000.000 si provvede con quota parte della partita n. 6 - elenco n. 4 del Fondo globale iscritto nel bilancio esercizio 1994. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1994 sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa: cap. 324000 denominato "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale" - in diminuzione . . . . . . . . . . . . . L. 1.000.000.000 cap. 072329 (di nuova istituzione e iscrizione nel sett. VII, tit. 2, ctg. 3) denominato: "finanziamento per la costruzione di canili sanitari provinciali" - in aumento . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000.000.000