Art. 3. 1. Sono organi del consorzio di sviluppo industriale: a) l'assemblea dei soci; b) il consiglio di amministrazione; c) il presidente; d) il collegio sindacale. 2. L'assemblea e' composta dai legali rappresentanti degli enti e di soci partecipanti, di cui al precedente art. 1. 3. Il presidente e' nominato dall'assemblea e puo' essere anche esterno ad essa. 4. Il consiglio di amministrazione e' eletto dall'assemblea dei soci ed e' composto da un massimo di cinque membri. 5. Il consiglio di amministrazione puo' nominare un amministratore delegato. 6. Il collegio sindacale e' composto dal presidente e da due membri eletti dall'assemblea dei soci. 7. Gli organi dei consorzi durano in carica 3 anni. Sono rinnovati entro 30 giorni dalla scadenza ed in tale periodo possono porre in essere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione. Trascorso tale termine, se non si e' provveduto al rinnovo sara' nominato un commissario ai sensi del successivo art. 5.