Art. 3.
 
   1. Sono organi del consorzio di sviluppo industriale:
     a) l'assemblea dei soci;
     b) il consiglio di amministrazione;
     c) il presidente;
     d) il collegio sindacale.
   2.  L'assemblea e' composta dai legali rappresentanti degli enti e
di soci partecipanti, di cui al precedente art. 1.
   3. Il presidente e' nominato dall'assemblea e  puo'  essere  anche
esterno ad essa.
   4.  Il  consiglio  di amministrazione e' eletto dall'assemblea dei
soci ed e' composto da un massimo di cinque membri.
   5. Il consiglio di amministrazione puo' nominare un amministratore
delegato.
   6. Il collegio sindacale e'  composto  dal  presidente  e  da  due
membri eletti dall'assemblea dei soci.
   7. Gli organi dei consorzi durano in carica 3 anni. Sono rinnovati
entro  30  giorni  dalla scadenza ed in tale periodo possono porre in
essere esclusivamente atti di  ordinaria  amministrazione.  Trascorso
tale  termine,  se  non si e' provveduto al rinnovo sara' nominato un
commissario ai sensi del successivo art. 5.