Art. 4. 1. Nel quadro delle previsioni e della programmazione socio- economica della Regione, i consorzi promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali delle aree, delle zone e dei nuclei di sviluppo industriale attrezzati da essi stessi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attivita' produttive nei settori della industria e dei servizi. 2. I consorzi possono progettare, realizzare, gestire e mantenere, anche in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 1 della presente legge, opere di urbanizzazione ed infrastrutture per gli insediamenti produttivi, rustici, industriali, centri logistici commerciali, servizi reali alle imprese. Possono inoltre progettare, realizzare e gestire discariche di rifiuti solidi urbani (RSU) e nocivi nonche' impianti di depurazione degli scarichi industriali. 3. Assumono altresi', nel quadro delle competenze regionali in materia, iniziative per favorire l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori ed in ogni altro servizio sociale connesso all'attivita' produttiva. 4. Nell'ambito delle aree di propria competenza i consorzi possono promuovere la costituzione, ovvero partecipare, a Societa' consortili che abbiano le caratteristiche e le finalita' previste dall'art. 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.