Art. 4.
 
   1. Nel quadro  delle  previsioni  e  della  programmazione  socio-
economica  della  Regione,  i  consorzi promuovono, nell'ambito degli
agglomerati industriali delle  aree,  delle  zone  e  dei  nuclei  di
sviluppo   industriale  attrezzati  da  essi  stessi,  le  condizioni
necessarie per la creazione e lo sviluppo di attivita' produttive nei
settori della industria e dei servizi.
   2. I consorzi possono progettare, realizzare, gestire e mantenere,
anche in collaborazione con  i  soggetti  di  cui  all'art.  1  della
presente  legge,  opere  di  urbanizzazione ed infrastrutture per gli
insediamenti  produttivi,  rustici,  industriali,  centri   logistici
commerciali,  servizi reali alle imprese. Possono inoltre progettare,
realizzare e gestire discariche di  rifiuti  solidi  urbani  (RSU)  e
nocivi nonche' impianti di depurazione degli scarichi industriali.
   3.  Assumono  altresi',  nel  quadro delle competenze regionali in
materia, iniziative  per  favorire  l'orientamento  e  la  formazione
professionale  dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei
giovani imprenditori ed  in  ogni  altro  servizio  sociale  connesso
all'attivita' produttiva.
   4. Nell'ambito delle aree di propria competenza i consorzi possono
promuovere la costituzione, ovvero partecipare, a Societa' consortili
che  abbiano  le caratteristiche e le finalita' previste dall'art. 27
della legge 5 ottobre 1991, n. 317.