Art. 5.
 
   1. La Regione formula gli  indirizzi  di  politica  settoriale  ai
consorzi.
   2.  Nell'ambito  di tale funzione di indirizzo e coordinamento, il
consiglio regionale esercita la vigilanza sull'attivita' dei consorzi
mediante il controllo  e  l'approvazione,  ai  sensi  della  presente
legge, dei rispettivi statuti e dei piani economici e finanziari.
   3.  Il  controllo di cui al precedente comma si esplica attraverso
la procedura di cui al 2 comma dell'art. 20 della legge regionale  16
maggio 1991 n. 10.
   4.  La  Regione, in caso di impossibilita' degli organi consortili
di funzionare, procede allo scioglimento degli organi stessi ed  alla
nomina  di  un  commissario che si sostituisce con pienezza di poteri
agli organi disciolti e per il termine strettamente  necessario  alla
ricostituzione  degli organi ordinari e, comunque, per un periodo non
eccedente i tre mesi.