Art. 5. 1. La Regione formula gli indirizzi di politica settoriale ai consorzi. 2. Nell'ambito di tale funzione di indirizzo e coordinamento, il consiglio regionale esercita la vigilanza sull'attivita' dei consorzi mediante il controllo e l'approvazione, ai sensi della presente legge, dei rispettivi statuti e dei piani economici e finanziari. 3. Il controllo di cui al precedente comma si esplica attraverso la procedura di cui al 2 comma dell'art. 20 della legge regionale 16 maggio 1991 n. 10. 4. La Regione, in caso di impossibilita' degli organi consortili di funzionare, procede allo scioglimento degli organi stessi ed alla nomina di un commissario che si sostituisce con pienezza di poteri agli organi disciolti e per il termine strettamente necessario alla ricostituzione degli organi ordinari e, comunque, per un periodo non eccedente i tre mesi.