Art. 8.
 
   1. I consorzi gia' costituiti alla data di entrata in vigore della
presente  legge, provvedono, entro il termine perentorio di 90 giorni
da detta data, alla modifica dei rispettivi  statuti  in  conformita'
alle disposizioni della presente legge.
   2.  In  caso di mancato rispetto del termine, il consorzio, previa
diffida  del  presidene  della  giunta  regionale,  e'  sciolto   con
deliberazione del consiglio regionale.
   3.  Nell'esercizio  delle  funzioni regionali, in caso di modifica
degli assetti degli attuali  consorzi,  il  presidente  della  giunta
regionale  nomina un commissario per la conseguente ridefinizione dei
rapporti giuridici e patrimoniali.