Art. 8. 1. I consorzi gia' costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, entro il termine perentorio di 90 giorni da detta data, alla modifica dei rispettivi statuti in conformita' alle disposizioni della presente legge. 2. In caso di mancato rispetto del termine, il consorzio, previa diffida del presidene della giunta regionale, e' sciolto con deliberazione del consiglio regionale. 3. Nell'esercizio delle funzioni regionali, in caso di modifica degli assetti degli attuali consorzi, il presidente della giunta regionale nomina un commissario per la conseguente ridefinizione dei rapporti giuridici e patrimoniali.