IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                 SONO DECORSI I TERMINI PER IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          Principi generali
 
   1. In attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107, e  nell'ambito
delle  attribuzioni  previste  dall'art.  11  della legge 23 dicembre
1978, n. 833, con la presente legge la  regione  Campania  regola  la
promozione,  lo  sviluppo, il funzionamento ed il coordinamento delle
attivita' inerenti l'incentivazione  della  donazione,  le  modalita'
della raccolta, la conservazione, il frazionamento e la distribuzione
del  sangue  umano  e  dei  suoi  componenti  per uso trasfusionale e
terapeutico, al fine di una razionale dislocazione  territoriale  dei
servizi e per una piu' efficace tutela della salute.
   2.  Tali  attivita'  sono  parte integrante del Servizio sanitario
regionale e  si  fondano  sulla  donazione  volontaria,  periodica  e
gratuita di sangue intero o di plasma o di leucociti o di piastrine o
di  cellule  ematiche  staminali  effettuata  da  persone fisicamente
idonee e consenzienti.
   3. Il sangue umano ed i suoi derivati non possono essere fonte  di
profitto e la loro erogazione e' gratuita.
   4.   I   costi   di   raccolta,   frazionamento,  conservazione  e
distribuzione del sangue umano e dei suoi derivati sono a carico  del
fondo  sanitario  nazionale.  I costi dell'attivita' promozionale per
l'incentivazione  alla  donazione  del   sangue,   a   favore   delle
associazioni  o  federazioni di donatori, sono a carico della regione
Campania.
   5. Il prezzo della cessione della unita'  di  sangue  tra  servizi
sanitari  sara' uniforme per tutto il territorio regionale e conforme
a quanto stabilito dal comma 6 art. 1, della legge 4 maggio 1990,  n.
107.