IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO SONO DECORSI I TERMINI PER IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Principi generali 1. In attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107, e nell'ambito delle attribuzioni previste dall'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con la presente legge la regione Campania regola la promozione, lo sviluppo, il funzionamento ed il coordinamento delle attivita' inerenti l'incentivazione della donazione, le modalita' della raccolta, la conservazione, il frazionamento e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti per uso trasfusionale e terapeutico, al fine di una razionale dislocazione territoriale dei servizi e per una piu' efficace tutela della salute. 2. Tali attivita' sono parte integrante del Servizio sanitario regionale e si fondano sulla donazione volontaria, periodica e gratuita di sangue intero o di plasma o di leucociti o di piastrine o di cellule ematiche staminali effettuata da persone fisicamente idonee e consenzienti. 3. Il sangue umano ed i suoi derivati non possono essere fonte di profitto e la loro erogazione e' gratuita. 4. I costi di raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue umano e dei suoi derivati sono a carico del fondo sanitario nazionale. I costi dell'attivita' promozionale per l'incentivazione alla donazione del sangue, a favore delle associazioni o federazioni di donatori, sono a carico della regione Campania. 5. Il prezzo della cessione della unita' di sangue tra servizi sanitari sara' uniforme per tutto il territorio regionale e conforme a quanto stabilito dal comma 6 art. 1, della legge 4 maggio 1990, n. 107.