Art. 10. Centro regionale di coordinamento e compensazione 1. Il centro regionale di coordinamento e compensazione e' un servizio di immunoematologia e trasfusione identificato, tra quelli di cui all'art. 7, con decreto del presidente della giunta regionale, sentito il parere del comitato regionale di cui all'art. 13. 2. Esso svolge, oltre a tutte le funzioni di cui all'art. 7 della presente legge ed in accordo con l'art. 8 della legge 4 maggio 1990, n. 107, le seguenti attivita': a) coordina le attivita' dei servizi di immunoematologia e trasfusione della regione Campania; b) favorisce la collaborazione delle associazioni e delle federazioni di donatori volontari di sangue, coordinando con le stesse l'invio dei donatori alle strutture trasfusionali per disporre di una scorta di sangue, di emocomponenti e di emoderivati per le urgenze e le emergenze sanitarie, nonche' per gli interventi in casi di calamita'; c) Determina, in collaborazione con gli altri servizi di immunoematologia e trasfusione e con il comitato regionale, il fabbisogno regionale annuale di emocomponenti e sovrintende operativamente alle attivita' dirette al raggiungimento di detto fabbisogno e, se del caso, sovraintende all'invio della eccedenza verso le zone carenti della regione Campania o verso altre regioni conformemente a quanto espresso dal comma 4, dell'art. 8 della legge 4 maggio 1990, n. 107; d) gestisce una banca di emocomponenti congelati appartenenti a donatori di gruppi rari o non frequenti, in collegamento attivo con l'Istituto superiore della sanita'; e) coordina l'invio del plasma alle aziende produttrici di emoderivati e distribuisce le frazioni ottenute ai servizi di immunoematologia e trasfusione della regione Campania; f) cede il sangue umano e gli emocomponenti alle imprese produttrici di emodiagnostici secondo la convenzione stipulata dalla regione Campania e secondo quanto espresso dalla lettera g), comma 2, art. 8, della legge 4 maggio 1990, n. 107; g) trasmette al Ministero della sanita' e al comitato regionale di cui all'art. 13 i dati inerenti il registro sangue; h) collabora con le strutture trasfusionali militari per il raggiungimento di una scorta di sangue e di emoderivati in previsione di urgenze o emergenze trasfusionali; i) collabora con le strutture della protezione civile in caso di calamita'.