Art. 10.
          Centro regionale di coordinamento e compensazione
 
   1.  Il  centro  regionale  di  coordinamento e compensazione e' un
servizio di immunoematologia e trasfusione identificato,  tra  quelli
di cui all'art. 7, con decreto del presidente della giunta regionale,
sentito il parere del comitato regionale di cui all'art. 13.
   2.  Esso svolge, oltre a tutte le funzioni di cui all'art. 7 della
presente legge ed in accordo con l'art. 8 della legge 4 maggio  1990,
n. 107, le seguenti attivita':
     a)  coordina  le  attivita'  dei  servizi  di immunoematologia e
trasfusione della regione Campania;
     b)  favorisce  la  collaborazione  delle  associazioni  e  delle
federazioni  di  donatori  volontari  di  sangue,  coordinando con le
stesse l'invio dei donatori alle strutture trasfusionali per disporre
di una scorta di sangue, di emocomponenti e  di  emoderivati  per  le
urgenze  e le emergenze sanitarie, nonche' per gli interventi in casi
di calamita';
     c)  Determina,  in  collaborazione  con  gli  altri  servizi  di
immunoematologia  e  trasfusione  e  con  il  comitato  regionale, il
fabbisogno  regionale  annuale   di   emocomponenti   e   sovrintende
operativamente  alle  attivita'  dirette  al  raggiungimento di detto
fabbisogno e, se del caso,  sovraintende  all'invio  della  eccedenza
verso  le  zone  carenti della regione Campania o verso altre regioni
conformemente a quanto espresso dal comma 4, dell'art. 8 della  legge
4 maggio 1990, n. 107;
     d)  gestisce una banca di emocomponenti congelati appartenenti a
donatori di gruppi rari o non frequenti, in collegamento  attivo  con
l'Istituto superiore della sanita';
     e)  coordina  l'invio  del  plasma  alle  aziende produttrici di
emoderivati  e  distribuisce  le  frazioni  ottenute  ai  servizi  di
immunoematologia e trasfusione della regione Campania;
     f)  cede  il  sangue  umano  e  gli  emocomponenti  alle imprese
produttrici di emodiagnostici secondo la convenzione stipulata  dalla
regione Campania e secondo quanto espresso dalla lettera g), comma 2,
art. 8, della legge 4 maggio 1990, n. 107;
     g)  trasmette al Ministero della sanita' e al comitato regionale
di cui all'art. 13 i dati inerenti il registro sangue;
     h) collabora con le  strutture  trasfusionali  militari  per  il
raggiungimento di una scorta di sangue e di emoderivati in previsione
di urgenze o emergenze trasfusionali;
     i) collabora con le strutture della protezione civile in caso di
calamita'.