Art. 12. Competenze della Regione 1. Il consiglio regionale, anche in riferimento agli obiettivi del piano sanitario regionale, emana le norme di attuazione della presente legge e relativo regolamento, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, al fine di una razionale distribuzione territoriale dei servizi e per una piu' efficace tutela della salute del donatore e dei cittadini. 2. Promuove un'azione di collegamento delle strutture trasfusionali per assicurare una piu' efficace attuazione delle finalita' della presente legge. 3. Sono, inoltre, di pertinenza della regione Campania i seguenti compiti: a) cura la tenuta dei registri del sangue di cui all'art. 1, comma 7 della legge 4 maggio 1990, n. 107; b) elabora, entro il termine di novanta giorni dall'approvazione della presente legge, un piano sangue regionale che costituisce parte integrante del piano sanitario regionale, secondo le procedure di cui all'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche, ed in ottemperanza al comma 2, dell'art. 11 della legge 4 maggio 1990, n. 107, sentito il comitato regionale di cui all'art. 13; c) identifica ed istituisce i servizi di immunoematologia e trasfusione di cui all'art. 7 e le Unita' di raccolta, ne stabilisce le dimensioni, le strutture incidenti l'ambito territoriale, le funzioni, le attivita', e ne elabora uno schema tipo di regolamento; d) identifica, tra i servizi di immunoematologia e trasfusione, quello con compiti di centro regionale di coordinamento e compensazione di cui all'art. 10; e) definisce lo schema tipo di convenzione per regolare i rapporti tra Strutture trasfusionali, Unita' sanitarie locali e associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue, attenendosi ai criteri fissati dal decreto del Ministro della sanita' del 18 settembre 1991; f) assicura la piu' ampia partecipazione dei donatori volontari di sangue e relative associazioni e federazioni alle fasi di programmazione dell'attivita' trasfusionale, in base all'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ne codifica la partecipazione all'attivita' delle strutture trasfusionali; g) definisce le piante organiche e i profili professionali del personale da assegnare alle strutture trasfusionali in base alle necessita' di programmazione delle attivita' ed uniformemente al pi- ano sangue regionale; h) definisce lo schema tipo di convenzione per regolare i rapporti tra Unita' sanitarie locali e Case di Cura private in materia di terapia trasfusionale; i) puo' autorizzare il funzionamento delle Unita' di raccolta direttamente gestiti dalle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue, qualora queste ne facciano richiesta. Dette associazioni o federazioni possono comunque richiedere l'autorizzazione solo previa approvazione del piano sangue regionale e conformemente a questo, da approvare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; j) promuove l'aggiornamento del personale sanitario e promuove e sviluppa la ricerca' scientifica nel campo immunotrasfusionale; k) elabora, in sede regionale, i dati forniti dal centro regionale di coordinamento e compensazione anche per quanto attiene al comma 2, dell'art. 16 della legge 4 maggio 1990, n. 107; l) elabora piani regionali allo scopo di: 1) incentivare la donazione; 2) incentivare la plasmaferesi produttiva; 3) diffondere le pratiche autotrasfusionali; 4) perfezionare opportuni schemi operativi per l'attuazione della emodiluizione; 5) favorire il recupero perioperatorio del sangue; m) attua il trasferimento delle risorse umane, tecniche ed economiche delle strutture trasfusionali gestite dalle associazioni o federazioni di donatori volontari di sangue alle strutture pubbliche. 5. L'assessore alla sanita' promuove, almeno una volta all'anno, della conferenze regionali con il compito di: a) verificare lo stato di attuazione della legge regionale; b) identificare gli interventi utili a migliorare l'attivita' delle strutture trasfusionali; c) individuare le iniziative atte a risolvere le differenze fra fabbisogno di sangue e prelievi effettuati; d) adottare ogni iniziativa tesa allo sviluppo del senso civico della donazione di sangue. 6. Il consiglio regionale, alla fine di ogni triennio dall'approvazione della presente legge, e' tenuto a verificare gli effetti prodotti dalle norme in essa contenute rispetto alle reali esigenze territoriali ed in conformita' al piano sanitario regionale di cui il piano regionale sangue fa parte integrante. Il consiglio regionale e' tenuto, altresi', ad apportare eventuali modifiche sulla scorta delle indicazioni di verifica e di valutazione di efficienza approntate dal comitato regionale sangue di cui all'art. 13.