Art. 12.
                      Competenze della Regione
 
   1. Il consiglio regionale, anche in riferimento agli obiettivi del
piano  sanitario  regionale,  emana  le  norme  di  attuazione  della
presente  legge  e  relativo  regolamento,  entro  sei mesi dalla sua
entrata  in  vigore,  al  fine   di   una   razionale   distribuzione
territoriale  dei servizi e per una piu' efficace tutela della salute
del donatore e dei cittadini.
   2.   Promuove   un'azione   di   collegamento   delle    strutture
trasfusionali  per  assicurare  una  piu'  efficace  attuazione delle
finalita' della presente legge.
   3.  Sono, inoltre, di pertinenza della regione Campania i seguenti
compiti:
     a) cura la tenuta dei registri del sangue  di  cui  all'art.  1,
comma 7 della legge 4 maggio 1990, n. 107;
     b) elabora, entro il termine di novanta giorni dall'approvazione
della presente legge, un piano sangue regionale che costituisce parte
integrante del piano sanitario regionale, secondo le procedure di cui
all'art.  53  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833 e successive
modifiche, ed in ottemperanza al comma 2, dell'art. 11 della legge  4
maggio  1990,  n.  107, sentito il comitato regionale di cui all'art.
13;
     c) identifica ed istituisce  i  servizi  di  immunoematologia  e
trasfusione  di cui all'art. 7 e le Unita' di raccolta, ne stabilisce
le dimensioni,  le  strutture  incidenti  l'ambito  territoriale,  le
funzioni, le attivita', e ne elabora uno schema tipo di regolamento;
     d)  identifica, tra i servizi di immunoematologia e trasfusione,
quello  con  compiti  di  centro   regionale   di   coordinamento   e
compensazione di cui all'art. 10;
     e)  definisce  lo  schema  tipo  di  convenzione  per regolare i
rapporti tra  Strutture  trasfusionali,  Unita'  sanitarie  locali  e
associazioni   e   federazioni   di  donatori  volontari  di  sangue,
attenendosi ai criteri fissati dal decreto del Ministro della sanita'
del 18 settembre 1991;
     f) assicura la piu' ampia partecipazione dei donatori  volontari
di  sangue  e  relative  associazioni  e  federazioni  alle  fasi  di
programmazione dell'attivita'  trasfusionale,  in  base  all'art.  11
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ne codifica la partecipazione
all'attivita' delle strutture trasfusionali;
     g)  definisce  le piante organiche e i profili professionali del
personale da assegnare alle  strutture  trasfusionali  in  base  alle
necessita'  di programmazione delle attivita' ed uniformemente al pi-
ano sangue regionale;
     h) definisce lo  schema  tipo  di  convenzione  per  regolare  i
rapporti  tra  Unita'  sanitarie  locali  e  Case  di Cura private in
materia di terapia trasfusionale;
     i) puo' autorizzare il funzionamento delle  Unita'  di  raccolta
direttamente  gestiti  dalle  associazioni  e federazioni di donatori
volontari di sangue, qualora  queste  ne  facciano  richiesta.  Dette
associazioni    o    federazioni    possono    comunque    richiedere
l'autorizzazione solo previa approvazione del piano sangue  regionale
e   conformemente   a  questo,  da  approvare  entro  novanta  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge;
     j) promuove l'aggiornamento del personale sanitario e promuove e
sviluppa la ricerca' scientifica nel campo immunotrasfusionale;
     k) elabora,  in  sede  regionale,  i  dati  forniti  dal  centro
regionale  di  coordinamento e compensazione anche per quanto attiene
al comma 2, dell'art. 16 della legge 4 maggio 1990, n. 107;
     l) elabora piani regionali allo scopo di:
     1) incentivare la donazione;
     2) incentivare la plasmaferesi produttiva;
     3) diffondere le pratiche autotrasfusionali;
     4) perfezionare  opportuni  schemi  operativi  per  l'attuazione
della emodiluizione;
     5) favorire il recupero perioperatorio del sangue;
     m)  attua  il  trasferimento  delle  risorse  umane, tecniche ed
economiche delle strutture trasfusionali gestite dalle associazioni o
federazioni di donatori volontari di sangue alle strutture pubbliche.
   5. L'assessore alla sanita' promuove, almeno una  volta  all'anno,
della conferenze regionali con il compito di:
     a) verificare lo stato di attuazione della legge regionale;
     b)  identificare  gli  interventi utili a migliorare l'attivita'
delle strutture trasfusionali;
     c) individuare le iniziative atte a risolvere le differenze  fra
fabbisogno di sangue e prelievi effettuati;
     d)  adottare ogni iniziativa tesa allo sviluppo del senso civico
della donazione di sangue.
   6.  Il  consiglio  regionale,   alla   fine   di   ogni   triennio
dall'approvazione  della  presente  legge, e' tenuto a verificare gli
effetti prodotti dalle norme in essa contenute  rispetto  alle  reali
esigenze  territoriali ed in conformita' al piano sanitario regionale
di cui il piano regionale sangue fa parte  integrante.  Il  consiglio
regionale e' tenuto, altresi', ad apportare eventuali modifiche sulla
scorta  delle  indicazioni di verifica e di valutazione di efficienza
approntate dal comitato regionale sangue di cui all'art. 13.