Art. 13.
                         Comitato regionale
 
   1. E'  istituito  con  decreto  dell'assessore  alla  sanita',  da
emanarsi  entro  trenta  giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, il comitato regionale  per  i  problemi  inerenti  l'attivita'
trasfusionale  regionale,  per  una piu' efficace realizzazione della
stessa  legge  e  per  collaborare  all'attuazione   sul   territorio
regionale della legge 4 maggio 1990, n. 107.
   2.  Con  lo  stesso  decreto  vengono disciplinate le modalita' di
funzionamento del comitato.
   3. Il comitato, che ha sede presso il Servizio Attivita' sanitarie
della  regione  Campania,  svolge   attivita'   di   consulenza   per
l'assessore alla sanita' su:
     a) propaganda ed incentivazione alla donazione di sangue;
     b)  promozione  di ogni attivita' che possa esaltare la funzione
civica e sociale ed i valori umani  solidaristici  che  si  esprimono
nell'atto  volontario  e gratuito della donazione di sangue anche con
forme di incentivazione e sostegno alle associazioni e federazioni di
donatori volontari di sangue;
     c) determinazione dei criteri di distribuzione e circolazione in
sede regionale del sangue umano e suoi derivati secondo il fabbisogno
locale;
     d) riconoscimento delle associazioni o federazioni  di  donatori
volontari  di  sangue,  autorizzazione  allo  svolgimento  della loro
attivita' e definizione di uno schema tipo di convenzione al fine  di
regolare   i   rapporti  tra  le  Unita'  sanitarie  locali  e  dette
associazioni;
     e) disciplina delle convenzioni per:
     1) approvvigionamento di sangue umano  ed  emocomponenti  presso
altre regioni ad integrazione delle scorte interne per il fabbisogno;
     2)   cessione  ad  altre  regioni  delle  scorte  di  sangue  ed
emocomponenti eccedenti il fabbisogno interno;
     3) partecipazione delle associazioni e federazioni  di  donatori
alla programmazione delle attivita' trasfusionali;
     f)  ogni  altra  attivita'  intesa  al buon funzionamento e allo
sviluppo del servizio trasfusionale su tutto il territorio regionale.
   4. Il comitato  e'  composto  da  diciannove  componenti  come  di
seguito specificato:
     a) l'assessore alla sanita' o un suo delegato;
     b) nove esperti designati dall'assessore alla sanita' di cui:
     1)   cinque   tra   i   primari   ospedalieri   dei  servizi  di
immunoematologia e trasfusione in ragione di uno per provincia;
     2)   due   docenti   universitari   responsabili   dei   servizi
trasfusionali dei policlinici universitari;
     3)  un  delegato  della  Societa' italiana di immunoematologia e
servizi   trasfusionali   -   associazione   italiana    di    centri
trasfusionali;
     4) un delegato della Societa' italiana di emoferesi;
     c)   i  rappresentanti  delle  associazioni  e  federazioni  dei
donatori volontari di sangue designati dalle associazioni  stesse,  e
che abbiano la qualifica di donatori attivi, in ragione di almeno uno
per provincia;
     d) un rappresentante designato dalle associazioni delle famiglie
dei  pazienti affetti da talassemia, leucemia ed emofilia, scelti tra
i familiari dei pazienti;
     e) un rappresentante  della  sanita'  militare  designato  dalla
competente autorita' militare.
   5. Il comitato e' presieduto dall'assessore alla sanita' e, in sua
assenza dal componente che riveste le funzioni di vicepresidente.
   6.  Le  funzioni  di  segretario del comitato sono esplicate da un
dirigente del Servizio assistenza sanitaria  della  regione  Campania
con  qualifica  non  inferiore  al  nono livello esperto in tematiche
trasfusionali.
   7. I membri  del  comitato  durano  in  carica  tre  anni  e  sono
riconfermabili per non piu' di due volte consecutive.
   8.  Per  la  esecuzione  pratica  di  quanto disposto dal comitato
regionale ci si avvarra' dell'opera del personale amministrativo gia'
addetto al settore trasfusionale.