Art. 13. Comitato regionale 1. E' istituito con decreto dell'assessore alla sanita', da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato regionale per i problemi inerenti l'attivita' trasfusionale regionale, per una piu' efficace realizzazione della stessa legge e per collaborare all'attuazione sul territorio regionale della legge 4 maggio 1990, n. 107. 2. Con lo stesso decreto vengono disciplinate le modalita' di funzionamento del comitato. 3. Il comitato, che ha sede presso il Servizio Attivita' sanitarie della regione Campania, svolge attivita' di consulenza per l'assessore alla sanita' su: a) propaganda ed incentivazione alla donazione di sangue; b) promozione di ogni attivita' che possa esaltare la funzione civica e sociale ed i valori umani solidaristici che si esprimono nell'atto volontario e gratuito della donazione di sangue anche con forme di incentivazione e sostegno alle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue; c) determinazione dei criteri di distribuzione e circolazione in sede regionale del sangue umano e suoi derivati secondo il fabbisogno locale; d) riconoscimento delle associazioni o federazioni di donatori volontari di sangue, autorizzazione allo svolgimento della loro attivita' e definizione di uno schema tipo di convenzione al fine di regolare i rapporti tra le Unita' sanitarie locali e dette associazioni; e) disciplina delle convenzioni per: 1) approvvigionamento di sangue umano ed emocomponenti presso altre regioni ad integrazione delle scorte interne per il fabbisogno; 2) cessione ad altre regioni delle scorte di sangue ed emocomponenti eccedenti il fabbisogno interno; 3) partecipazione delle associazioni e federazioni di donatori alla programmazione delle attivita' trasfusionali; f) ogni altra attivita' intesa al buon funzionamento e allo sviluppo del servizio trasfusionale su tutto il territorio regionale. 4. Il comitato e' composto da diciannove componenti come di seguito specificato: a) l'assessore alla sanita' o un suo delegato; b) nove esperti designati dall'assessore alla sanita' di cui: 1) cinque tra i primari ospedalieri dei servizi di immunoematologia e trasfusione in ragione di uno per provincia; 2) due docenti universitari responsabili dei servizi trasfusionali dei policlinici universitari; 3) un delegato della Societa' italiana di immunoematologia e servizi trasfusionali - associazione italiana di centri trasfusionali; 4) un delegato della Societa' italiana di emoferesi; c) i rappresentanti delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue designati dalle associazioni stesse, e che abbiano la qualifica di donatori attivi, in ragione di almeno uno per provincia; d) un rappresentante designato dalle associazioni delle famiglie dei pazienti affetti da talassemia, leucemia ed emofilia, scelti tra i familiari dei pazienti; e) un rappresentante della sanita' militare designato dalla competente autorita' militare. 5. Il comitato e' presieduto dall'assessore alla sanita' e, in sua assenza dal componente che riveste le funzioni di vicepresidente. 6. Le funzioni di segretario del comitato sono esplicate da un dirigente del Servizio assistenza sanitaria della regione Campania con qualifica non inferiore al nono livello esperto in tematiche trasfusionali. 7. I membri del comitato durano in carica tre anni e sono riconfermabili per non piu' di due volte consecutive. 8. Per la esecuzione pratica di quanto disposto dal comitato regionale ci si avvarra' dell'opera del personale amministrativo gia' addetto al settore trasfusionale.