Art. 14.
                 Servizi gestiti dalle associazioni
 
   1. I beni mobili ed immobili e relativi stati  patrimoniali  delle
strutture  trasfusionali  gestite  dalle associazioni di volontariato
sono  trasferite  alle  Unita'  sanitarie  locali,  e  funzionalmente
inseriti  nei  servizi  di  immunoematologia e trasfusione competenti
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.  Il
trasferimento dei beni e' effettuato con provvedimento del presidente
della  giunta  regionale  in  conformita'  con le disposizioni di cui
all'art. 43 della legge regionale 9 gennaio 1980, n. 57.
   2. Il suddetto trasferimento sara' operativo soltanto  per  quelle
strutture    trasfusionali   gestite   dall'A.V.I.S.,   singolarmente
individuate, che presentino una situazione finanziaria in attivo e un
conto economico per lo meno in pareggio e, comunque, non in  perdita,
al  fine  di  non gravare il bilancio regionale di passivita' portate
dalle singole associazioni.
   3.  Il personale, in servizio alla data del 31 dicembre 1988 ed in
servizio alla data di entrata in vigore della presente  legge  presso
le  strutture di cui al comma precedente, dipendente o convenzionato,
con l'osservanza di un orario non inferiore alle 28 ore  settimanali,
ed  identificato  sulla  base  di  regolari  atti  formali, nel pieno
rispetto  dei  principi  anche  costituzionalmente  garantiti,  sara'
trasferito  presso  le  strutture  di  cui  all'art. 6 della presente
legge.
   4. Il personale di ruolo  sanitario,  tecnico,  amministrativo  ed
ausiliario  da  trasferire  deve  essere  in  possesso dei requisiti,
eccetto quelli relativi  ai  limiti  di  eta',  per  l'ammissione  ai
concorsi di assunzione nel relativo profilo professionale e posizione
funzionale,   da   stabilirsi   in   base   ad  apposite  tabelle  di
equiparazione di cui all'art. 19 della legge 4 maggio 1990,  n.  107.
Il  trasferimento  e' subordinato al concorso riservato per titoli ed
esami da espletarsi entro sci mesi dalla data di  entrata  in  vigore
della  presente legge ed in conformita' al decreto del Ministro della
sanita' 30 dicembre 1982, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982 e successive modifiche.
Nelle   more  dell'espletamento  dei  concorsi  al  personale  verra'
attribuito il trattamento economico iniziale del livello  retributivo
di ciascuna qualifica.
   5.  I  vincitori  dei  concorsi di cui sopra saranno collocati nei
ruoli nominativi  regionali,  utilizzando  le  vacanze  dei  relativi
profili  e,  ove  occorra, anche in soprannumero, in applicazione dei
criteri di cui all'art. 2, comma  2,  del  decreto-legge  8  febbraio
1988, n. 27, convertito con modificazioni, nella legge 8 aprile 1988,
n. 109.
   6.  Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  comma 4 e 5 trovano
attuazione nell'ambito della realizzazione dei  Servizi  della  legge
regionale 1 1 gennaio 1994, n. 2.