Art. 14. Servizi gestiti dalle associazioni 1. I beni mobili ed immobili e relativi stati patrimoniali delle strutture trasfusionali gestite dalle associazioni di volontariato sono trasferite alle Unita' sanitarie locali, e funzionalmente inseriti nei servizi di immunoematologia e trasfusione competenti entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il trasferimento dei beni e' effettuato con provvedimento del presidente della giunta regionale in conformita' con le disposizioni di cui all'art. 43 della legge regionale 9 gennaio 1980, n. 57. 2. Il suddetto trasferimento sara' operativo soltanto per quelle strutture trasfusionali gestite dall'A.V.I.S., singolarmente individuate, che presentino una situazione finanziaria in attivo e un conto economico per lo meno in pareggio e, comunque, non in perdita, al fine di non gravare il bilancio regionale di passivita' portate dalle singole associazioni. 3. Il personale, in servizio alla data del 31 dicembre 1988 ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le strutture di cui al comma precedente, dipendente o convenzionato, con l'osservanza di un orario non inferiore alle 28 ore settimanali, ed identificato sulla base di regolari atti formali, nel pieno rispetto dei principi anche costituzionalmente garantiti, sara' trasferito presso le strutture di cui all'art. 6 della presente legge. 4. Il personale di ruolo sanitario, tecnico, amministrativo ed ausiliario da trasferire deve essere in possesso dei requisiti, eccetto quelli relativi ai limiti di eta', per l'ammissione ai concorsi di assunzione nel relativo profilo professionale e posizione funzionale, da stabilirsi in base ad apposite tabelle di equiparazione di cui all'art. 19 della legge 4 maggio 1990, n. 107. Il trasferimento e' subordinato al concorso riservato per titoli ed esami da espletarsi entro sci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in conformita' al decreto del Ministro della sanita' 30 dicembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982 e successive modifiche. Nelle more dell'espletamento dei concorsi al personale verra' attribuito il trattamento economico iniziale del livello retributivo di ciascuna qualifica. 5. I vincitori dei concorsi di cui sopra saranno collocati nei ruoli nominativi regionali, utilizzando le vacanze dei relativi profili e, ove occorra, anche in soprannumero, in applicazione dei criteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito con modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n. 109. 6. Le disposizioni di cui ai precedenti comma 4 e 5 trovano attuazione nell'ambito della realizzazione dei Servizi della legge regionale 1 1 gennaio 1994, n. 2.