Art. 15. S a n z i o n i 1. Chiunque, per uso trasfusionale, raccolga, conservi o distribuisca sangue umano o produca o metta in commercio derivati del sangue umano al di fuori delle strutture istituite e senza le autorizzazioni previste dalla presente normativa e' punito a norma delle leggi vigenti. 2. L'autorita' sanitaria locale, indipendentemente dal procedimento penale dispone l'immediata chiusura della struttura non autorizzata. 3. Chiunque ceda il proprio sangue per uso trasfusionale a fine di lucro, o procacci sangue a fine di lucro o chiunque vi concorra, e' soggetto alle sanzioni previste dall'art. 17 della legge 4 maggio 1990, n. 107.