Art. 15.
                           S a n z i o n i
 
   1.   Chiunque,   per   uso  trasfusionale,  raccolga,  conservi  o
distribuisca sangue umano o produca o metta in commercio derivati del
sangue umano al  di  fuori  delle  strutture  istituite  e  senza  le
autorizzazioni  previste  dalla  presente normativa e' punito a norma
delle leggi vigenti.
   2.   L'autorita'   sanitaria   locale,    indipendentemente    dal
procedimento  penale dispone l'immediata chiusura della struttura non
autorizzata.
   3. Chiunque ceda il proprio sangue per uso trasfusionale a fine di
lucro, o procacci sangue a fine di lucro o chiunque vi  concorra,  e'
soggetto  alle  sanzioni  previste  dall'art. 17 della legge 4 maggio
1990, n. 107.