Art. 17.
                          Norma finanziaria
 
   1.  All'onere  derivante dalla presente legge, quantizzato in lire
400 milioni, si fa fronte, per l'esercizio finanziario 1994, ai sensi
dell'art. 30 della legge regionale 27 luglio  1978,  n.  20,  con  le
disponibilita'  di  cui  al cap. 1030 dello stato di previsione della
spesa dell'anno finanziario 1993 che si riduce di pari importo e  con
l'istituzione  di apposito capitolo di bilancio, di importo pari alla
cifra di cui innanzi con la seguente denominazione  "Contributi  alle
associazioni  di  donatori di sangue ed oneri connessi al terzo comma
dell'art. 4 della presente legge".
   Gli oneri del personale graveranno, invece, sul  cap.  7000  dello
stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1994.
   2.  All'onere  per gli anni successivi si provvedera' con legge di
bilancio.