Art. 17. Norma finanziaria 1. All'onere derivante dalla presente legge, quantizzato in lire 400 milioni, si fa fronte, per l'esercizio finanziario 1994, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, con le disponibilita' di cui al cap. 1030 dello stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1993 che si riduce di pari importo e con l'istituzione di apposito capitolo di bilancio, di importo pari alla cifra di cui innanzi con la seguente denominazione "Contributi alle associazioni di donatori di sangue ed oneri connessi al terzo comma dell'art. 4 della presente legge". Gli oneri del personale graveranno, invece, sul cap. 7000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1994. 2. All'onere per gli anni successivi si provvedera' con legge di bilancio.