Art. 2. Associazioni di volontariato 1. In attuazione dell'art. 1, comma 5, e dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono riconosciuti la funzione civica e sociale e i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria del sangue e dei suoi componenti. 2. Le associazioni e federazioni, riconosciute dalla Regione Campania, dei donatori di sangue legalmente costituite concorrono, nel quadro della programmazione regionale, ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale relativi alla promozione ed allo sviluppo della donazione di sangue ed alla tutela della salute dei donatori e dei loro diritti. 3. Rientrano tra le associazioni dei donatori volontari di sangue e le relative federazioni, quelle conformi al dispositivo di cui al comma 3, dell'art. 2 della legge 4 maggio 1990, n. 107. Sono requisiti indispensabili per l'inserimento nell'Albo: a) la regolamentazione della vita dell'associazione e della federazione attraverso statuti democratici che prevedano anche organismi di autocontrollo, nonche' la pubblicita' dei bilanci e preventivi consuntivi e la trasmissione annuale degli elenchi dei donatori volontari al Servizio immuno trasfusionale o al centro trasfusionale competente per territorio ed al centro regionale di coordinamento e compensazione. b) un numero di soci donatori periodici ed occasionali, in ambito regionale, non inferiore a ottocento e che effettuino donazioni vincolate all'anonimato del destinatario. 4. Sono da considerarsi donatori di sangue e di emocomponenti tutti i soggetti che risultino idonei alla donazione, previa esecuzione di visita medica completa di anamnesi, esame obiettivi ed accertamenti laboratistici secondo i protocolli emanati con decreti del Ministro della sanita' in data 27 dicembre 1990 e 15 gennaio 1991.