Art. 2.
                    Associazioni di volontariato
 
   1.  In attuazione dell'art. 1, comma 5, e dell'art. 45 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, sono  riconosciuti  la  funzione  civica  e
sociale  e  i  valori  umani  e  solidaristici che si esprimono nella
donazione volontaria del sangue e dei suoi componenti.
   2. Le  associazioni  e  federazioni,  riconosciute  dalla  Regione
Campania,  dei  donatori  di sangue legalmente costituite concorrono,
nel quadro della programmazione regionale, ai fini istituzionali  del
servizio   sanitario  nazionale  relativi  alla  promozione  ed  allo
sviluppo della donazione di sangue ed alla tutela  della  salute  dei
donatori e dei loro diritti.
   3.  Rientrano tra le associazioni dei donatori volontari di sangue
e le relative federazioni, quelle conformi al dispositivo di  cui  al
comma  3,  dell'art.  2  della  legge  4  maggio  1990,  n. 107. Sono
requisiti indispensabili per l'inserimento nell'Albo:
     a) la regolamentazione  della  vita  dell'associazione  e  della
federazione   attraverso  statuti  democratici  che  prevedano  anche
organismi di autocontrollo, nonche'  la  pubblicita'  dei  bilanci  e
preventivi  consuntivi  e  la  trasmissione annuale degli elenchi dei
donatori volontari al  Servizio  immuno  trasfusionale  o  al  centro
trasfusionale  competente  per  territorio  ed al centro regionale di
coordinamento e compensazione.
     b) un numero di  soci  donatori  periodici  ed  occasionali,  in
ambito   regionale,  non  inferiore  a  ottocento  e  che  effettuino
donazioni vincolate all'anonimato del destinatario.
   4. Sono da considerarsi donatori  di  sangue  e  di  emocomponenti
tutti   i  soggetti  che  risultino  idonei  alla  donazione,  previa
esecuzione di visita medica completa di anamnesi, esame obiettivi  ed
accertamenti  laboratistici  secondo i protocolli emanati con decreti
del Ministro della sanita' in data 27  dicembre  1990  e  15  gennaio
1991.