Art. 3.
                        Contributi regionali
 
   1.  La  regione  Campania,  con  appositi  piani  annuali, concede
contributi alle associazioni  e  alle  federazioni  dei  donatori  di
sangue   che   abbiano   per   finalita'   preminente   la  donazione
disinteressata senza scopo di lucro o mutuo soccorso e  convenzionate
secondo  il  decreto  del  Ministro  della sanita' 18 settembre 1991,
recante: "Determinazione dello Schema tipo di convenzione tra Regione
e associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue"  e  che
siano  iscritte  al relativo albo regionale costituito ai sensi della
legge regionale 8 febbraio 1993, n. 9.
   2. La misura del contributo  fissata  in  lire  duemila  per  ogni
iscritto,  sara'  erogata  secondo  le  modalita'  ed i controlli sul
corretto  utilizzo  dello  stesso,  stabiliti  dal   regolamento   di
attuazione da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.