Art. 3. Contributi regionali 1. La regione Campania, con appositi piani annuali, concede contributi alle associazioni e alle federazioni dei donatori di sangue che abbiano per finalita' preminente la donazione disinteressata senza scopo di lucro o mutuo soccorso e convenzionate secondo il decreto del Ministro della sanita' 18 settembre 1991, recante: "Determinazione dello Schema tipo di convenzione tra Regione e associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue" e che siano iscritte al relativo albo regionale costituito ai sensi della legge regionale 8 febbraio 1993, n. 9. 2. La misura del contributo fissata in lire duemila per ogni iscritto, sara' erogata secondo le modalita' ed i controlli sul corretto utilizzo dello stesso, stabiliti dal regolamento di attuazione da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.