Art. 4.
                 Benefici per il donatore di sangue
 
   1.  Le  Unita'  sanitarie locali promuovono programmi di controlli
periodici per i donatori di sangue.
   2. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di  lavoro
dipendente  si  giovano  dei benefici previsti dagli articoli 13 e 14
della legge 4  maggio  1990,  n.  107  e  dell'art.  17  del  decreto
ministeriale del 15 gennaio 1991.
   3.  La  regione  Campania  provvede,  altresi',  alla  stipula  di
assicurazioni per gli eventuali danni alla persona  del  donatore  in
occasione o in conseguenze del prelievo di sangue o di emocomponenti.