Art. 4. Benefici per il donatore di sangue 1. Le Unita' sanitarie locali promuovono programmi di controlli periodici per i donatori di sangue. 2. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente si giovano dei benefici previsti dagli articoli 13 e 14 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e dell'art. 17 del decreto ministeriale del 15 gennaio 1991. 3. La regione Campania provvede, altresi', alla stipula di assicurazioni per gli eventuali danni alla persona del donatore in occasione o in conseguenze del prelievo di sangue o di emocomponenti.