Art. 5. Modalita' di prelievo 1. Il prelievo di sangue umano e di emocomponenti per uso trasfusionale o per autotrasfusione e' eseguito su persona consenziente, previo accertamento della idoneita' alla donazione del sangue, da un medico, o sotto la sua responsabilita' ed in sua presenza, da un infermiere professionale. 2. Non puo' essere prelevato sangue intero o plasma a scopo trasfusionale a soggetti di eta' inferiore ai 18 anni. 3. Per qualunque pratica trasfusionale comprese la plasmaferesi, la citoaferesi e l'autotrasfusione, il consenso di detta pratica viene data per iscritto e previa completa informazione sui rischi che il procedimento comporta. 4. Il prelievo di piastrine e leucociti mediante emaferesi ed il prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche, a scopo di infusione per l'allotrapianto e l'autotrapianto, ed il prelievo per l'autotrasfusione a scopo terapeutico possono essere eseguiti anche su soggetti di eta' inferiore ai 18 anni, purche' risulti acquisito il consenso degli esercenti la patria potesta'. 5. L'accertamento dell'idoneita' alla donazione del sangue e sue frazioni, compresa la citoaferesi e la plasmaferesi, viene effettuato secondo i protocolli indicati dal comitato regionale di cui al successivo art. 13 ed emanati con decreto dell'assessore alla sanita' della regione Campania ed in conformita' a quanto stabilito dai decreti del Ministro della sanita' del 27 dicembre 1990 e 15 gennaio 1991.