Art. 5.
                        Modalita' di prelievo
 
   1.  Il  prelievo  di  sangue  umano  e  di  emocomponenti  per uso
trasfusionale  o  per  autotrasfusione   e'   eseguito   su   persona
consenziente,  previo accertamento della idoneita' alla donazione del
sangue, da un medico, o  sotto  la  sua  responsabilita'  ed  in  sua
presenza, da un infermiere professionale.
   2.  Non  puo'  essere  prelevato  sangue  intero  o plasma a scopo
trasfusionale a soggetti di eta' inferiore ai 18 anni.
   3. Per qualunque pratica trasfusionale comprese  la  plasmaferesi,
la  citoaferesi  e  l'autotrasfusione,  il  consenso di detta pratica
viene data per iscritto e previa completa informazione sui rischi che
il procedimento comporta.
   4. Il prelievo di piastrine e leucociti mediante emaferesi  ed  il
prelievo  di  cellule  staminali, midollari e periferiche, a scopo di
infusione per l'allotrapianto e l'autotrapianto, ed il  prelievo  per
l'autotrasfusione  a  scopo terapeutico possono essere eseguiti anche
su soggetti di eta' inferiore ai 18 anni, purche'  risulti  acquisito
il consenso degli esercenti la patria potesta'.
   5.  L'accertamento  dell'idoneita' alla donazione del sangue e sue
frazioni, compresa la citoaferesi e la plasmaferesi, viene effettuato
secondo i protocolli  indicati  dal  comitato  regionale  di  cui  al
successivo art. 13 ed emanati con decreto dell'assessore alla sanita'
della  regione  Campania  ed  in  conformita'  a quanto stabilito dai
decreti del Ministro della sanita' del 27 dicembre 1990 e 15  gennaio
1991.