Art. 7. Servizi di immunoematologia e trasfusione 1. I servizi di immunoematologia e trasfusione sono strutture di presidio ospedaliero multizonale ed operano in bacini di utenza aventi popolazione di almeno 400.000 abitanti, con un minimo di uno per provincia. 2. Nell'ambito di ciascun presidio ospedaliero, individuato come sede di Servizio di immunoematologia e trasfusione, lo stesso puo' essere articolato in dipartimento funzionale secondo i principi di organizzazione interna, senza ulteriore aggravio di organico. 3. L'identificazione, l'istituzione e la delimitazione del bacino di utenza del servizio di immunoematologia e trasfusione sono attuate con provvedimento della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il parere del comitato regionale di cui all'art. 13. 4. Tali servizi saranno individuati tra le strutture pubbliche gia' istituite e funzionanti, tenuto conto della loro organizzazione e della tipologia dell'attivita' svolta e da svolgere, del bacino di utenza, del territorio, della presenza di altri poli assistenziali (DEA) in base alle tabelle di seguito riportate e la necessita' di n. 13 Dipartimenti di medicina trasfusionale - D.M.T. - cosi' localizzati: a) Napoli 7; b) Salerno 2; c) Caserta 2; d) Avellino 1; e) Benevento 1. 5. I servizi di immunoematologia e trasfusione assolvono i seguenti compiti di carattere generale: a) provvedere ad assicurare, nell'ambito del proprio territorio, la copertura del fabbisogno di sangue, di emocomponenti e di emoderivati, e perseguire il conseguimento dell'autosufficienza funzionale nel campo della medicina trasfusionale; b) eseguire i controlli iniziali e periodici di idoneita' alla donazione dei donatori volontari di sangue e emocomponenti; c) raccogliere, tipizzare, conservare e assegnare il sangue umano per uso trasfusionale, frazionando il sangue raccolto nei vari componenti ai fini della sua migliore utilizzazione; d) assicurare una terapia trasfusionale mirata a garantire il buon uso del sangue; all'uopo la Regione, tramite l'organismo di cui all'art. 10 della presente legge, promuove e sostiene iniziative di informazione e formazione del personale presso i presidi ospedalieri pubblici e privati (autotrasfusione pratiche e similari); e) promuovere programmi tesi a favorire la pratica dell'autotrasfusione e del recupero perioperatorio; f) praticare la plasmaferesi e la citoaferesi terapeutica e produttiva; g) mantenere le scorte, necessarie per il territorio di competenza, di globuli rossi, di concentrati piastrinici e di plasma fresco congelato; h) inviare il plasma raccolto, eccedente alle esigenze trasfusionali, al centro regionale di coordinamento e compensazione, per la produzione di emoderivati; i) promuovere, in accordo con le associazioni e federazioni dei donatori di sangue, programmi di educazione e sensibilizzazione alla donazione del sangue, per un mirato e corretto utilizzo delle frazioni ematiche; j) partecipare alle attivita' epidemiologiche della regione Campania e delle Unita' sanitarie locali; k) assicurare il coordinamento delle attivita' dei centri di Raccolta; l) coordinare sul piano tecnico, scientifico ed organizzativo l'attivita' degli eventuali centri trasfusionali che insistono nel loro ambito territoriale; m) Garantire l'erogazione di sangue ed emocomponenti ai pazienti in terapia trasfusionale nonche' ai pazienti ricoverati in Case di Cura private, che insistono nel proprio ambito territoriale, sulla base di apposite convenzioni; n) fungere da laboratorio di riferimento di immunoematologia per il territorio di competenza; o) provvedere alla immunoprofilassi della Malattia Emolitica del Neonato e tenere il registro delle malattie emolitiche per il territorio di competenza; p) svolgere le attivita' connesse alla trapiantologia, alla immunoematologia eritrocitaria, alla emoferesi, alla immunoematologia linfocitaria, granulocitaria e piastrinica, alla diagnosi, assistenza e terapia anche ambulatoriale delle emoglobinopatie, delle coagulopatie, alla diagnosi laboratoristica immunoematologica, alle diagnosi laboratoristiche delle malattie virali ed al rilevamento dei dati epidemiologici inerenti tali funzioni; q) assicurare una adeguata integrazione con le altre strutture ospedaliere, al fine di garantire una completa assistenza ai pazienti emopatici, sia in costanza di ricovero che in regime ambulatoriale; r) controllare le metodiche ed allestire le prove di qualita' per gli emodiagnostici e per le frazioni plasmatiche; s) attuare tutte le misure atte a valutare e prevenire la diffusione delle malattie post-trasfusionali, principalmente quelle infettive, sviluppandone la diagnostica di laboratorio; t) collaborare all'attuazione di programmi di qualificazione e di aggiornamento del personale e dei servizi trasfusionali per il territorio di competenza, promuovendo e sviluppando la ricerca in immunoematologia e promuovendo programmi di educazione sanitaria; u) collaborare con i presidi locali delle Forze armate. 6. Si intendono equiparati ai servizi di immunoematologia e trasfusione ospedalieri gli analoghi servizi dei policlinici universitari e dell'Istituto nazionale dei tumori "Fondazione Pascale".