Art. 7.
              Servizi di immunoematologia e trasfusione
 
   1. I servizi di immunoematologia e trasfusione sono  strutture  di
presidio  ospedaliero  multizonale  ed  operano  in  bacini di utenza
aventi popolazione di almeno 400.000 abitanti, con un minimo  di  uno
per provincia.
   2.  Nell'ambito  di ciascun presidio ospedaliero, individuato come
sede di Servizio di immunoematologia e trasfusione,  lo  stesso  puo'
essere  articolato  in  dipartimento funzionale secondo i principi di
organizzazione interna, senza ulteriore aggravio di organico.
   3. L'identificazione, l'istituzione e la delimitazione del  bacino
di utenza del servizio di immunoematologia e trasfusione sono attuate
con  provvedimento  della  giunta  regionale,  sentita  la competente
commissione consiliare, entro sei mesi dall'entrata in  vigore  della
presente  legge,  sentito  il  parere  del  comitato regionale di cui
all'art. 13.
   4. Tali servizi saranno individuati  tra  le  strutture  pubbliche
gia'  istituite e funzionanti, tenuto conto della loro organizzazione
e della tipologia dell'attivita' svolta e da svolgere, del bacino  di
utenza,  del  territorio,  della presenza di altri poli assistenziali
(DEA) in base alle tabelle di seguito riportate e la necessita' di n.
13  Dipartimenti  di  medicina  trasfusionale  -   D.M.T.   -   cosi'
localizzati:
     a) Napoli 7;
     b) Salerno 2;
     c) Caserta 2;
     d) Avellino 1;
     e) Benevento 1.
   5.  I  servizi  di  immunoematologia  e  trasfusione  assolvono  i
seguenti compiti di carattere generale:
     a) provvedere ad assicurare, nell'ambito del proprio territorio,
la  copertura  del  fabbisogno  di  sangue,  di  emocomponenti  e  di
emoderivati,   e  perseguire  il  conseguimento  dell'autosufficienza
funzionale nel campo della medicina trasfusionale;
     b) eseguire i controlli iniziali e periodici di  idoneita'  alla
donazione dei donatori volontari di sangue e emocomponenti;
     c)  raccogliere,  tipizzare,  conservare  e  assegnare il sangue
umano per uso trasfusionale, frazionando il sangue raccolto nei  vari
componenti ai fini della sua migliore utilizzazione;
     d)  assicurare  una  terapia trasfusionale mirata a garantire il
buon uso del sangue; all'uopo la Regione, tramite l'organismo di  cui
all'art.  10  della presente legge, promuove e sostiene iniziative di
informazione e formazione del personale presso i presidi  ospedalieri
pubblici e privati (autotrasfusione pratiche e similari);
     e)   promuovere   programmi   tesi   a   favorire   la   pratica
dell'autotrasfusione e del recupero perioperatorio;
     f) praticare la plasmaferesi  e  la  citoaferesi  terapeutica  e
produttiva;
     g)   mantenere  le  scorte,  necessarie  per  il  territorio  di
competenza, di globuli rossi, di concentrati piastrinici e di  plasma
fresco congelato;
     h)   inviare   il   plasma  raccolto,  eccedente  alle  esigenze
trasfusionali, al centro regionale di coordinamento e  compensazione,
per la produzione di emoderivati;
     i)  promuovere, in accordo con le associazioni e federazioni dei
donatori di sangue, programmi di educazione e sensibilizzazione  alla
donazione  del  sangue,  per  un  mirato  e  corretto  utilizzo delle
frazioni ematiche;
     j) partecipare  alle  attivita'  epidemiologiche  della  regione
Campania e delle Unita' sanitarie locali;
     k)  assicurare  il  coordinamento  delle attivita' dei centri di
Raccolta;
     l) coordinare sul piano tecnico,  scientifico  ed  organizzativo
l'attivita'  degli  eventuali  centri trasfusionali che insistono nel
loro ambito territoriale;
     m) Garantire l'erogazione di sangue ed emocomponenti ai pazienti
in terapia trasfusionale nonche' ai pazienti ricoverati  in  Case  di
Cura  private,  che  insistono nel proprio ambito territoriale, sulla
base di apposite convenzioni;
     n) fungere da laboratorio di riferimento di immunoematologia per
il territorio di competenza;
     o) provvedere alla immunoprofilassi della Malattia Emolitica del
Neonato e  tenere  il  registro  delle  malattie  emolitiche  per  il
territorio di competenza;
     p)  svolgere  le  attivita'  connesse  alla trapiantologia, alla
immunoematologia eritrocitaria, alla emoferesi, alla immunoematologia
linfocitaria, granulocitaria e piastrinica, alla diagnosi, assistenza
e  terapia   anche   ambulatoriale   delle   emoglobinopatie,   delle
coagulopatie,  alla  diagnosi laboratoristica immunoematologica, alle
diagnosi laboratoristiche delle malattie virali ed al rilevamento dei
dati epidemiologici inerenti tali funzioni;
     q) assicurare una adeguata integrazione con le  altre  strutture
ospedaliere, al fine di garantire una completa assistenza ai pazienti
emopatici, sia in costanza di ricovero che in regime ambulatoriale;
     r)  controllare  le  metodiche ed allestire le prove di qualita'
per gli emodiagnostici e per le frazioni plasmatiche;
     s) attuare tutte le  misure  atte  a  valutare  e  prevenire  la
diffusione  delle  malattie post-trasfusionali, principalmente quelle
infettive, sviluppandone la diagnostica di laboratorio;
     t)  collaborare  all'attuazione di programmi di qualificazione e
di aggiornamento del personale e dei  servizi  trasfusionali  per  il
territorio  di  competenza,  promuovendo  e sviluppando la ricerca in
immunoematologia e promuovendo programmi di educazione sanitaria;
     u) collaborare con i presidi locali delle Forze armate.
   6. Si  intendono  equiparati  ai  servizi  di  immunoematologia  e
trasfusione   ospedalieri   gli   analoghi  servizi  dei  policlinici
universitari  e  dell'Istituto  nazionale  dei   tumori   "Fondazione
Pascale".