Art. 8. Centri trasfusionali 1. I centri trasfusionali sono strutture ospedaliere. Essi sono costituiti ad integrazione dei servizi di immunoematologia e trasfusione da cui dipendono, in tutti i presidi ospedalieri in cui operano divisioni, sezioni, e servizi la cui attivita' comporta utilizzo di sangue ed emocomponenti ad indirizzo ematologico e/o ad altro utilizzo di sangue ed emocomponenti. 2. I centri trasfusionali svolgono le funzioni di cui all'art. 7, comma 5 lettere da a) a k) della presente legge. 3. I presidi ospedalieri, che non dispongono dei servizi di cui all'art. 7 o dei centri di cui al comma 1 del presente articolo, debbono essere forniti di frigoemateca, funzionalmente e tecnicamente collegata con il servizio di immunoematologia e trasfusione territoriale competente.