Art. 8.
                        Centri trasfusionali
 
   1.  I  centri  trasfusionali sono strutture ospedaliere. Essi sono
costituiti  ad  integrazione  dei  servizi  di   immunoematologia   e
trasfusione  da  cui dipendono, in tutti i presidi ospedalieri in cui
operano divisioni, sezioni,  e  servizi  la  cui  attivita'  comporta
utilizzo  di  sangue ed emocomponenti ad indirizzo ematologico e/o ad
altro utilizzo di sangue ed emocomponenti.
   2. I centri trasfusionali svolgono le funzioni di cui all'art.  7,
comma 5 lettere da a) a k) della presente legge.
   3.  I  presidi  ospedalieri, che non dispongono dei servizi di cui
all'art. 7 o dei centri di cui al  comma  1  del  presente  articolo,
debbono essere forniti di frigoemateca, funzionalmente e tecnicamente
collegata   con   il   servizio  di  immunoematologia  e  trasfusione
territoriale competente.