Art. 9. Unita' di raccolta 1. Le unita' di raccolta fisse e/o mobili provvedono alla raccolta del sangue ed al suo trasferimento ai servizi di immunoematologia e trasfusione del territorio di competenza - cui sono collegati e da cui dipendono sotto il profilo tecnico ed organizzativo -, previo accertamento della idoneita' del donatore secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 4, e dell'art. 5, comma 5 della presente legge. 2. Le unita' di raccolta possono essere gestite direttamente anche delle associazioni o dalle federazioni dei donatori volontari di sangue, previa autorizzazione regionale, conformemente alle esigenze della programmazione sanitaria regionale, subordinatamente alla verifica della presenza di idonee condizioni strutturali, nell'ambito di territori predeterminati.