Art. 9.
                         Unita' di raccolta
 
   1. Le unita' di raccolta fisse e/o mobili provvedono alla raccolta
del sangue ed al suo trasferimento ai servizi di  immunoematologia  e
trasfusione  del  territorio  di competenza - cui sono collegati e da
cui dipendono sotto il profilo tecnico  ed  organizzativo  -,  previo
accertamento  della  idoneita'  del  donatore secondo quanto disposto
dall'art. 2, comma 4, e dell'art. 5, comma 5 della presente legge.
   2. Le unita' di raccolta possono essere gestite direttamente anche
delle associazioni o dalle  federazioni  dei  donatori  volontari  di
sangue,  previa autorizzazione regionale, conformemente alle esigenze
della  programmazione  sanitaria  regionale,  subordinatamente   alla
verifica della presenza di idonee condizioni strutturali, nell'ambito
di territori predeterminati.