Art. 10.
          Definizione di "apparecchi per carte di credito"
 
   1.  Gli "apparecchi per carte di credito" sono costituiti da uno o
piu' erogatori speciali per mezzo dei quali i possessori di carte  di
credito, magnetiche e non magnetiche, possono fornirsi mediante l'uso
delle  carte  stesse,  di  carburanti  con  o  senza  l'assistenza di
apposito personale.
   2.  Gli  apparecchi per carte di credito possono essere installati
soltanto presso impianti in concessione  per  la  distribuzione  alle
auto di carburanti liquidi ad uso del pubblico.