Art. 10. Definizione di "apparecchi per carte di credito" 1. Gli "apparecchi per carte di credito" sono costituiti da uno o piu' erogatori speciali per mezzo dei quali i possessori di carte di credito, magnetiche e non magnetiche, possono fornirsi mediante l'uso delle carte stesse, di carburanti con o senza l'assistenza di apposito personale. 2. Gli apparecchi per carte di credito possono essere installati soltanto presso impianti in concessione per la distribuzione alle auto di carburanti liquidi ad uso del pubblico.