Art. 18. Definizione di "concentrazione di due o piu' impianti" 1. La "concentrazione di due o piu' impianti" e' la realizzazione di un solo impianto mediante l'utilizzazione di due o piu' impianti, gia' dati in conccssione ed esistenti sul territorio della regione. 2. Il nuovo impianto puo' essere installato dove era ubicato uno degli impianti, oggetto della concentrazione, oppure su una nuova area. 3. Se il nuovo impianto viene ubicato su una area diversa da quelle gia' occupate dagli impianti preesistenti, essa deve essere situata nell'ambito del territorio di una delle provincie, in cui gli impianti preesistenti erano dati in concessione. 4. I suoli su cui erano installati gli impianti oggetto di concentrazione, si intendono gia' abilitati, per diritto quesito, per una nuova concessione, ove possibile.