Art. 20. Definizione delle "ragioni di utilita' pubblica" 1. Un impianto deve essere conservato per "ragioni di utilita' pubblica" quando vi sia il pubblico interesse ad evitare le seguenti situazioni, dannose per gli utenti: a) assenza di un altro impianto nel raggio di 50 km; b) esistenza di un "percorso" che, passando attraverso l'impianto da eliminare, sia superiore ai 15 km, misurati tra i due impianti piu' vicini a quello da eliminare; c) impossibilita' di sopprimere l'impianto per esigenze del pi- ano.