Art. 22. Definizione delle "zone territoriali comunali" secondo il livello di urbanizzazione ed in relazione agli impianti da installare. 1. Le "zone territoriali comunali" sono quattro in ogni comune. 2. Nella zona territoriale comunale, costituita, in conformita' allo strumento urbanistico locale, dalle parti del territorio comunale, interessate da agglomerati urbani, che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale ovvero da porzioni di esso, comprese le aree circostanti, che per tali caratteristiche possono considerarsi parte integrante degli agglomerati stessi, e contraddistinta genericamente da un livello di urbanizzazione alto, non e' consentita la installazione di nuovi impianti, la modifica e/o il potenziamento degli impianti esistenti, la concentrazione e/o il trasferimento degli impianti nell'ambito di essa. 3. Nella zona territoriale comunale, costituita, in conformita' allo strumento urbanistico locale, dalle parti del territorio comunale, totalmente o parzialmente edificate e diverse da quelle, di cui al comma precedente, in cui la superficie coperta dagli edifici esistenti non e' inferiore ad un ottavo della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densita' territoriale e' superiore ad 1,5 mc/mq nonche' dalle parti del territorio comunale, destinate a nuovi complessi insediativi, e contraddistinta da un livello di urbanizzazione medio/alto, e' consentita l'installazione dei chioschi, delle stazioni di rifornimento e/o servizio. 4. Nella zona territoriale comunale, costituita, in conformita' allo strumento urbanistico locale, dalle parti del territorio comunale, destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e dalle parti del territorio comunale, destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, e contraddistinta da un livello di urbanizzazione medio o medio/basso, e' consentita l'installazione di stazioni di rifornimento e/o servizio con annessi centri commerciali per materiali, riguardanti soprattutto il veicolo. 5. Nella zona territoriale comunale, costituita in conformita' allo strumento urbanistico locale, dalle parti del territorio comunale destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui, fermo restando il carattere agricolo delle stesse, il frazionamento delle proprieta' richiede insediamenti nelle parti del territorio comunale, di cui al comma 3, del presente articolo, e contraddistinta da un livello di urbanizzazione medio/basso o basso, e' consentita l'installazione di stazioni di rifornimento e/o di servizio con annessi centri commerciali per materiali, riguardanti la persona ed il veicolo. 6. Nella zona di cui al comma 3, la superficie minima, occupata dal chiosco, non deve essere inferiore ai mq 300; la superficie minima occupata dalla stazione di rifornimento, non deve essere inferiore ai mq 800; la superfice minima occupata dalla stazione di servizio, non deve essere inferiore ai mq 1000. 7. Nella zona, di cui al comma 4, la superficie minima, occupata dalla stazione di rifornimento, non deve essere inferiore ai mq 1000 e la superficie minima, occupata dalla stazione di servizio, non deve essere inferiore ai mq 1200. 8. Nella zona di cui al comma 5, la superficie minima, occupata dalla stazione di rifornimento, non deve essere inferiore ai mq 1200 e la superficie minima, occupata dalla stazione di servizio, non deve essere inferiore ai mq 1400. 9. Nella zona, di cui al comma 3, la distanza minima tra impianti e' di m 400. 10. Nella zona di cui al comma 4, la distanza minima tra impianti e' di m 700. 1. Nella zona di cui al comma 5, la distanza minima tra impianti e' di m 5000. 12. Le distanze minime tra impianti sono misurate, con riferimento al percorso stradale minimo tra due impianti, lungo la stessa direttrice di marcia. 13. La distanza minima tra due impianti, situati in zone territoriali comunali diverse, di cui al comma 3, 4, 5, e' uguale alla media aritmetica delle distanze minime, previste in ciascuna zona.