Art. 22.
Definizione  delle "zone territoriali comunali" secondo il livello di
   urbanizzazione ed in relazione agli impianti da installare.
 
   1. Le "zone territoriali comunali" sono quattro in ogni comune.
   2. Nella zona territoriale comunale,  costituita,  in  conformita'
allo   strumento  urbanistico  locale,  dalle  parti  del  territorio
comunale, interessate da agglomerati urbani, che rivestono  carattere
storico,  artistico  o  di  particolare  pregio  ambientale ovvero da
porzioni  di  esso,  comprese  le  aree  circostanti,  che  per  tali
caratteristiche   possono   considerarsi   parte   integrante   degli
agglomerati stessi, e contraddistinta genericamente da un livello  di
urbanizzazione  alto,  non  e'  consentita  la installazione di nuovi
impianti, la modifica e/o il potenziamento degli impianti  esistenti,
la  concentrazione e/o il trasferimento degli impianti nell'ambito di
essa.
   3. Nella zona territoriale comunale,  costituita,  in  conformita'
allo   strumento  urbanistico  locale,  dalle  parti  del  territorio
comunale, totalmente o parzialmente edificate e diverse da quelle, di
cui al comma precedente, in cui la superficie coperta  dagli  edifici
esistenti  non  e'  inferiore ad un ottavo della superficie fondiaria
della zona e nelle quali la densita' territoriale e' superiore ad 1,5
mc/mq nonche' dalle parti del territorio comunale, destinate a  nuovi
complessi   insediativi,   e   contraddistinta   da   un  livello  di
urbanizzazione  medio/alto,   e'   consentita   l'installazione   dei
chioschi, delle stazioni di rifornimento e/o servizio.
   4.  Nella  zona  territoriale comunale, costituita, in conformita'
allo  strumento  urbanistico  locale,  dalle  parti  del   territorio
comunale,  destinate  a nuovi insediamenti per impianti industriali o
ad essi assimilati e dalle parti del territorio  comunale,  destinate
ad  attrezzature ed impianti di interesse generale, e contraddistinta
da un livello di urbanizzazione medio o  medio/basso,  e'  consentita
l'installazione  di stazioni di rifornimento e/o servizio con annessi
centri commerciali per materiali, riguardanti soprattutto il veicolo.
   5. Nella zona territoriale  comunale,  costituita  in  conformita'
allo   strumento  urbanistico  locale,  dalle  parti  del  territorio
comunale destinate ad usi agricoli,  escluse  quelle  in  cui,  fermo
restando  il  carattere agricolo delle stesse, il frazionamento delle
proprieta' richiede insediamenti nelle parti del territorio comunale,
di  cui  al  comma  3, del presente articolo, e contraddistinta da un
livello  di  urbanizzazione  medio/basso  o  basso,   e'   consentita
l'installazione  di  stazioni  di  rifornimento  e/o  di servizio con
annessi centri commerciali per materiali, riguardanti la  persona  ed
il veicolo.
   6.  Nella  zona  di cui al comma 3, la superficie minima, occupata
dal chiosco, non deve essere  inferiore  ai  mq  300;  la  superficie
minima  occupata  dalla  stazione  di  rifornimento,  non deve essere
inferiore ai mq 800; la superfice minima occupata dalla  stazione  di
servizio, non deve essere inferiore ai mq 1000.
   7.  Nella  zona, di cui al comma 4, la superficie minima, occupata
dalla stazione di rifornimento, non deve essere inferiore ai mq  1000
e la superficie minima, occupata dalla stazione di servizio, non deve
essere inferiore ai mq 1200.
   8.  Nella  zona  di cui al comma 5, la superficie minima, occupata
dalla stazione di rifornimento, non deve essere inferiore ai mq  1200
e la superficie minima, occupata dalla stazione di servizio, non deve
essere inferiore ai mq 1400.
   9.  Nella zona, di cui al comma 3, la distanza minima tra impianti
e' di m 400.
   10. Nella zona di cui al comma 4, la distanza minima tra  impianti
e' di m 700.
   1.  Nella  zona di cui al comma 5, la distanza minima tra impianti
e' di m 5000.
   12. Le distanze minime tra impianti sono misurate, con riferimento
al percorso  stradale  minimo  tra  due  impianti,  lungo  la  stessa
direttrice di marcia.
   13.   La  distanza  minima  tra  due  impianti,  situati  in  zone
territoriali comunali diverse, di cui al comma 3,  4,  5,  e'  uguale
alla  media  aritmetica  delle  distanze minime, previste in ciascuna
zona.