Art. 23. Istituzione della commissione consultiva regionale riguardo agli impianti distribuzione carburanti. 1. E' istituita presso la giunta regionale - Settore commercio - la commissione consultiva regionale riguardo agli impianti distribuzione carburanti. 2. La commissione di cui al comma 1, e' composta come segue: a) presidente, l'assessore della giunta regionale preposto al settore commercio od un suo delegato; b) componente: il dirigente dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione per Napoli e Caserta; c) componente: il dirigente dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione per Benevento, Avellino, Campobasso ed Isernia; d) componente: il dirigente dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione per Salerno e Potenza; e) componente: l'ispettore regionale della Protezione civile e dei servizi antincendio per la Campania od un suo delegato; f) componente: il comandante provinciale dei vigili del fuoco per Napoli; g) componente: il comandante provinciale dei vigili del fuoco per Salerno; h) componente: il comandante provinciale dei vigili del fuoco per Caserta; i) componente: il comandante provinciale dei vigili del fuoco per Avellino; l) componente: il comandante provinciale dei vigili del fuoco per Benevento; m) componente: il presidente dell'Unione regionale delle camere di commercio della Campania od un suo delegato; n) componente: il presidente dell'Associazione nazionale comuni d'Italia od un suo delegato; o) componente: il rappresentante legale dell'Unione petrolifera od un suo delegato; p) componente: il rappresentante legale dell'Ente nazionale idrocarburi od un suo delegato; q) componente: il rappresentante legale della Federazione nazionale commercio petroli "Assopetroli" od un suo delegato; r) componente: il rappresentante legale della Federazione italiana gestori impianti stradali carburanti od un suo delegato; s) componente: il rappresentante legale della Federazione lavoratori energia, risorse, chimica ed affini od un suo delegato; t) componente: il rappresentante legale della Federazione autonoma benzinai od un suo delegato; u) componente: il rappresentante legale dell'Automobile Club Italia od un suo delegato; v) componente: il dirigente del compartimento di viabilita' per la Campania dell'Azienda nazionale autonoma stradale od un suo delegato; z) componente: il rappresentante legale dell'Associazione distributori gas petrolio liquefatto od un suo delegato; aa) componente: il rappresentante legale della Federazione nazionale distributori e trasportatori metano od un suo delegato; bb) n. 5 Esperti; 3. Esercita le mansioni di segretario un funzionario avente qualifica dirigenziale, del ruolo della giunta regionale della Campania, designato dall'assessore preposto al settore commercio della giunta regionale della Campania. 4. Il segretario e' coadiuvato da un idoneo Ufficio di segreteria, costituito con provvedimento dell'assessore di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla data di esecutivita' del provvedimento di nomina della commissione di cui al comma 1. 5. La commissione e' nominata con decreto del presidente della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale al commercio e dura in carica 5 anni. 6. Le sedute della commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono validamente adottate con il voto di maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 7. L'ordine del giorno deve essere inviato ai membri della commissione di norma almeno dieci giorni prima. 8. Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione, di cui al comma 1, e' corrisposta un'indennita' di presenza per l'importo di lire cinquantamila, nonche' l'eventuale rimborso delle spese di viaggio e delle indennita' di missione.