Art. 23.
Istituzione della  commissione  consultiva  regionale  riguardo  agli
   impianti distribuzione carburanti.
 
   1.  E'  istituita presso la giunta regionale - Settore commercio -
la  commissione   consultiva   regionale   riguardo   agli   impianti
distribuzione carburanti.
   2. La commissione di cui al comma 1, e' composta come segue:
     a)  presidente,  l'assessore  della giunta regionale preposto al
settore commercio od un suo delegato;
     b) componente: il dirigente dell'Ufficio tecnico  delle  imposte
di fabbricazione per Napoli e Caserta;
     c)  componente:  il dirigente dell'Ufficio tecnico delle imposte
di fabbricazione per Benevento, Avellino, Campobasso ed Isernia;
     d) componente: il dirigente dell'Ufficio tecnico  delle  imposte
di fabbricazione per Salerno e Potenza;
     e)  componente:  l'ispettore regionale della Protezione civile e
dei servizi antincendio per la Campania od un suo delegato;
     f) componente: il comandante provinciale dei  vigili  del  fuoco
per Napoli;
     g)  componente:  il  comandante provinciale dei vigili del fuoco
per Salerno;
     h) componente: il comandante provinciale dei  vigili  del  fuoco
per Caserta;
     i)  componente:  il  comandante provinciale dei vigili del fuoco
per Avellino;
     l) componente: il comandante provinciale dei  vigili  del  fuoco
per Benevento;
     m)  componente: il presidente dell'Unione regionale delle camere
di commercio della Campania od un suo delegato;
     n) componente: il presidente dell'Associazione nazionale  comuni
d'Italia od un suo delegato;
     o)  componente: il rappresentante legale dell'Unione petrolifera
od un suo delegato;
     p) componente:  il  rappresentante  legale  dell'Ente  nazionale
idrocarburi od un suo delegato;
     q)   componente:  il  rappresentante  legale  della  Federazione
nazionale commercio petroli "Assopetroli" od un suo delegato;
     r)  componente:  il  rappresentante  legale  della   Federazione
italiana gestori impianti stradali carburanti od un suo delegato;
     s)   componente:  il  rappresentante  legale  della  Federazione
lavoratori energia, risorse, chimica ed affini od un suo delegato;
     t)  componente:  il  rappresentante  legale  della   Federazione
autonoma benzinai od un suo delegato;
     u)  componente:  il  rappresentante  legale dell'Automobile Club
Italia od un suo delegato;
     v) componente: il dirigente del compartimento di viabilita'  per
la  Campania  dell'Azienda  nazionale  autonoma  stradale  od  un suo
delegato;
     z)  componente:  il  rappresentante   legale   dell'Associazione
distributori gas petrolio liquefatto od un suo delegato;
     aa)  componente:  il  rappresentante  legale  della  Federazione
nazionale distributori e trasportatori metano od un suo delegato;
     bb) n. 5 Esperti;
   3. Esercita  le  mansioni  di  segretario  un  funzionario  avente
qualifica  dirigenziale,  del  ruolo  della  giunta  regionale  della
Campania, designato  dall'assessore  preposto  al  settore  commercio
della giunta regionale della Campania.
   4. Il segretario e' coadiuvato da un idoneo Ufficio di segreteria,
costituito  con provvedimento dell'assessore di cui al comma 3, entro
trenta giorni dalla data di esecutivita' del provvedimento di  nomina
della commissione di cui al comma 1.
   5.  La  commissione  e'  nominata con decreto del presidente della
giunta regionale su proposta dell'assessore regionale al commercio  e
dura in carica 5 anni.
   6.  Le  sedute della commissione sono valide con la presenza della
maggioranza  assoluta  dei  componenti  e   le   deliberazioni   sono
validamente adottate con il voto di maggioranza dei presenti. In caso
di parita' prevale il voto del presidente.
   7.  L'ordine  del  giorno  deve  essere  inviato  ai  membri della
commissione di norma almeno dieci giorni prima.
   8.  Al  presidente,  ai  componenti   ed   al   segretario   della
commissione,  di  cui  al  comma  1,  e' corrisposta un'indennita' di
presenza per l'importo di  lire  cinquantamila,  nonche'  l'eventuale
rimborso delle spese di viaggio e delle indennita' di missione.