Art. 24. Competenza della commissione consultiva regionale 1. La commissione consultiva regionale, di cui all'art. 23, esprime parere su richiesta dell'ente interessato prima dell'emissione dei seguenti provvedimenti: a) i provvedimenti di concessione o di revoca della concessione, di cui ai capi III, V, VI e VII; b) i provvedimenti di autorizzazione di cui agli articoli 62 e 63. 2. La commissione consultiva regionale, di cui all'art. 23, esprime parere su richiesta dell'ente interessato riguardo alle seguenti attivita': a) determinazione dei criteri generali per l'esercizio della funzione, di cui alla presente legge; b) elaborazione di proposte od iniziative inerenti la funzione, di cui alla presente legge. 3. Trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, i pareri di cui ai commi precedenti si intendono espressi favorevolmente.