Art. 24.
          Competenza della commissione consultiva regionale
 
   1.  La  commissione  consultiva  regionale,  di  cui  all'art. 23,
esprime   parere   su   richiesta   dell'ente    interessato    prima
dell'emissione dei seguenti provvedimenti:
     a) i provvedimenti di concessione o di revoca della concessione,
di cui ai capi III, V, VI e VII;
     b)  i  provvedimenti di autorizzazione di cui agli articoli 62 e
63.
   2. La  commissione  consultiva  regionale,  di  cui  all'art.  23,
esprime  parere  su  richiesta  dell'ente  interessato  riguardo alle
seguenti attivita':
     a) determinazione dei criteri  generali  per  l'esercizio  della
funzione, di cui alla presente legge;
     b)  elaborazione di proposte od iniziative inerenti la funzione,
di cui alla presente legge.
   3. Trascorsi  infruttuosamente  sessanta  giorni  dalla  ricezione
della  richiesta,  i  pareri  di cui ai commi precedenti si intendono
espressi favorevolmente.