Art. 27.
                    Domanda delle persone fisiche
                     per chiedere la concessione
 
   1. La domanda delle persone fisiche per chiedere  la  concessione,
deve  essere  inviata  all'ente competente nelle forme previste dalla
vigente legislazione in materia, nella stessa  gli  aspiranti  devono
dichiarare:
     a)  nome,  cognome, data, luogo di nascita, residenza, domicilio
fiscale, codice fiscale;
     b) il possesso della cittadinanza italiana o quella di uno Stato
membro della Comunita' economica europea, oppure quella di uno Stato,
che offra condizioni di reciprocita';
     c) la zona territoriale comunale, di cui all'art. 22, scelta per
installarvi l'impianto;
     d) il  possesso  dell'atto  di  assenso  con  firma  autenticata
secondo  le  modalita',  di  cui alla legge 4 gennaio 1968 n. 15, dal
quale risulti la disponibilita' del terreno, su cui l'impianto e'  da
installare,  che  e'  allegato  alla domanda in originale od in copia
autenticata;
     e)  i  prodotti  per  la  cui  distribuzione   e'   chiesta   la
concessione;
     f)   il   numero  degli  apparecchi  automatici,  da  installare
nell'impianto, per ciascuno dei prodotti da erogare;
     g) la capacita' in metri cubi del serbatoio o  dei  serbatoi,  a
cui sono collegati i singoli erogatori;
     h)  le  eventuali  quantita' massime, espresse in metri cubi, di
olio lubrificanti e  di  petrolio,  destinato  ad  uso  riscaldamento
domestico,  confezionati nei prescritti fusti o recipienti, da tenere
presso l'impianto;
     i)   il  possesso  della  documentazione  tecnica,  a  firma  di
professionista  abilitato,  dalla  quale  risulti   la   disposizione
planimetrica dell'impianto, che e' allegata alla domanda;
     l)   il   possesso   della  capacita'  tecnico-organizzativa  ed
economica,  da  provare  con  idonea  documentazione,  allegata  alla
domanda,   avendo   l'ente   concedente   una   discrezionalita'   di
accertamento al riguardo;
     m) il possesso del requisito di buona condotta morale e  civile,
avendo  l'ente  concedente  una  discrezionalita'  di accertamento al
riguardo.
   2. La firma apposta in calce alla domanda e'  autenticata  secondo
le modalita', di cui alla legge 4 gennaio 1968 n. 15.
   3  L'aspirante  non  allega  alla  domanda,  in relazione a quanto
prescritto  con  il  comma  1,  lettera  l)   idonea   documentazione
probatoria,   qualora   sia  gia'  titolare  di  concessione  per  il
trattamento industriale degli oli minerali o per depositi costieri  o
per  depositi  interni  di  carburanti  o  per  la  distribuzione  di
carburanti  mediante  impianti  con  serbatoi  aventi  una  capacita'
complessiva di almeno 500 5 mc.