Art. 33. Condizioni essenziali per l'emissione dei provvedimenti di concessione 1. I comuni emettono i provvedimenti di concessione, di cui all'art. 32, qualora vi siano le seguenti condizioni essenziali: a) vi siano tra l'impianto da installare e gli impianti gia' dati in concessione, concernenti la distribuzione di gas da petrolio liquefatto per auto ad uso del pubblico, una distanza in linea retta non inferiore ai 4,5 km e comunque una distanza non inferiore ai 20 km, da misurarsi lungo la stessa direttrice di marcia; b) il comune interessato abbia almeno 20 mila abitanti; c) il comune interessato non abbia 20 mila abitanti ma nel raggio di 4,5 km dal luogo indicato per l'installazione del nuovo impianto siano compresi il territorio o parte del territorio di piu' comuni limitrofi, la cui popolazione complessiva, inclusa quella del comune interessato, non sia inferiore ai 20 mila abitanti. 2. I comuni di Napoli, Arzano, Casavatore, Casoria, Cercola, Marano, Mugnano, Portici, Quarto, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Volla, emettono i provvedimenti di concessione, di cui all'art. 32, qualora vi sia tra l'impianto da installare e gli impianti gia' dati in concessione, concernenti la distribuzione di gas da petrolio liquefatto per auto ad uso del pubblico, una distanza in linea retta non inferiore ai 2,5 km e comunque una distanza non inferiore agli 8 km da misurarsi lungo la stessa direttrice di marcia. 3. Il numero complessivo dei provvedimenti di concessione di cui all'art. 32 non deve superare il limite massimo del 5% del numero dei provvedimenti di concessione, relativi agli impianti della rete, di cui all'art. 5.