Art. 34.
      Domanda delle persone fisiche per chiedere la concessione
 
   1.  La  domanda delle persone fisiche per chiedere la concessione,
deve essere inviata all'ente competente nelle  forme  previste  dalla
vigente  legislazione  in  materia,  e  gli  aspiranti  dichiarano ed
allegano alla stessa quanto prescritto nell'art. 27,  comma  1,  alle
lettere:  a),  b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m), tenendo conto
della necessita' di osservare le norme di sicurezza per gli impianti,
di cui si tratta, contenute nel D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208.
   2. La firma, apposta in calce alla domanda, e' autenticata secondo
le modalita' di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.
   3. L'aspirante non allega alla  domanda,  in  relazione  a  quanto
prescritto  nell'art.  27, comma 1, lettera l), idonea documentazione
probatoria,  qualora  sia  gia'  titolare  di  concessione   per   il
trattamento  industriale degli oli minerali o per depositi costieri o
per depositi interni di carburanti relativi all'autotrazione o per la
distribuzione di carburanti mediante impianti con serbatoi aventi una
capacita' complessiva di almeno 500 mc.