Art. 34. Domanda delle persone fisiche per chiedere la concessione 1. La domanda delle persone fisiche per chiedere la concessione, deve essere inviata all'ente competente nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia, e gli aspiranti dichiarano ed allegano alla stessa quanto prescritto nell'art. 27, comma 1, alle lettere: a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m), tenendo conto della necessita' di osservare le norme di sicurezza per gli impianti, di cui si tratta, contenute nel D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208. 2. La firma, apposta in calce alla domanda, e' autenticata secondo le modalita' di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15. 3. L'aspirante non allega alla domanda, in relazione a quanto prescritto nell'art. 27, comma 1, lettera l), idonea documentazione probatoria, qualora sia gia' titolare di concessione per il trattamento industriale degli oli minerali o per depositi costieri o per depositi interni di carburanti relativi all'autotrazione o per la distribuzione di carburanti mediante impianti con serbatoi aventi una capacita' complessiva di almeno 500 mc.