Art. 40.
                      Numero delle concessioni
 
   1. I provvedimenti di concessione, di cui all'art. 39, sono emessi
in numero limitato in conformita'  alle  previsioni  contenute  nella
tabella  C)  allegata,  con priorita' per le stazioni di rifornimento
per i mezzi pubblici adibiti  alla  circolazione  urbana  (autobus  e
taxi).