Art. 46. Competenza ad emettere i provvedimenti di concessione 1. La regione Campania, in particolare la giunta, emette i provvedimenti di concessione per l'installazione e l'esercizio degli impianti, concernenti la distribuzione ai natanti di carburanti liquidi ad uso del pubblico. 2. L'emissione dei provvedimenti di concessione, di cui al comma 1, e' subordinata all'esistenza dei seguenti presupposti: a) la necessita' di rifornire un numero congruo di natanti; b) l'impianto e' previsto in una parte del territorio avente caratteristiche tali da rendere impossibile il rifornimento ai veicoli stradali; c) qualora l'aspirante sia un'associazione, vi siano almeno cinquanta soci in essa; d) qualora l'impianto debba essere installato su area del demanio marittimo, vi sia il preventivo nulla osta della competente autorita'. 3. La regione Campania, ed in particolare la giunta, emette i provvedimenti di concessione riguardo alla successione tra vivi o per causa di morte nella proprieta' di un impianto, dove sono distribuiti carburanti liquidi per natanti ad uso del pubblico. 4. I provvedimenti di concessione, di cui ai commi 1 e 3, sono emessi dopo aver sentito il parere della commissione di cui al capo II.