Art. 46.
               Competenza ad emettere i provvedimenti
                           di concessione
 
   1. La  regione  Campania,  in  particolare  la  giunta,  emette  i
provvedimenti  di concessione per l'installazione e l'esercizio degli
impianti, concernenti  la  distribuzione  ai  natanti  di  carburanti
liquidi ad uso del pubblico.
   2.  L'emissione  dei provvedimenti di concessione, di cui al comma
1, e' subordinata all'esistenza dei seguenti presupposti:
     a) la necessita' di rifornire un numero congruo di natanti;
     b) l'impianto e' previsto in una  parte  del  territorio  avente
caratteristiche  tali  da  rendere  impossibile  il  rifornimento  ai
veicoli stradali;
     c) qualora l'aspirante  sia  un'associazione,  vi  siano  almeno
cinquanta soci in essa;
     d)  qualora  l'impianto  debba  essere  installato  su  area del
demanio marittimo, vi sia il preventivo nulla osta  della  competente
autorita'.
   3.  La  regione  Campania,  ed  in particolare la giunta, emette i
provvedimenti di concessione riguardo alla successione tra vivi o per
causa di morte nella proprieta' di un impianto, dove sono distribuiti
carburanti liquidi per natanti ad uso del pubblico.
   4. I provvedimenti di concessione, di cui ai commi  1  e  3,  sono
emessi  dopo  aver sentito il parere della commissione di cui al capo
II.