Art. 47. Domanda delle persone fisiche per chiedere la concessione 1. La domanda delle persone fisiche per chiedere la concessione, deve essere inviata all'ente competente nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia, gli aspiranti dichiarano ed allegano quanto prescritto nell'art. 27, comma 1, alle lettere: a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m). 2. L'aspirante dichiara altresi' nella domanda: a) il numero presunto di natanti da rifornire; b) la volonta' di non rifornire veicoli stradali; c) il possesso del preventivo nulla osta dell'autorita' competente, che e' allegato in originale od in copia autenticata, alla domanda, se occorre, ai sensi dell'art. 46, comma 2, lettera d). 3. La firma apposta in calce alla domanda e' autenticata secondo le modalita', di cui alla legge 4 gennaio 1968 n. 15. 4. L'aspirante non allega alla domanda, in relazione a quanto prescritto nell'art. 27, comma 1, lettera l), idonea documentazione probatoria, qualora sia gia' titolare di concessione per il trattamento industriale degli oli minerali o per depositi costieri o per depositi interni di carburanti o per la distribuzione di carburanti mediante impianti con serbatoi aventi una capacita' complessiva di almeno 500 mc.