Art. 47.
      Domanda delle persone fisiche per chiedere la concessione
 
   1. La domanda delle persone fisiche per chiedere  la  concessione,
deve  essere  inviata  all'ente competente nelle forme previste dalla
vigente legislazione in materia, gli aspiranti dichiarano ed allegano
quanto prescritto nell'art. 27, comma 1, alle lettere:  a),  b),  c),
d), e), f), g), h), i), l) e m).
   2. L'aspirante dichiara altresi' nella domanda:
     a) il numero presunto di natanti da rifornire;
     b) la volonta' di non rifornire veicoli stradali;
     c)   il   possesso  del  preventivo  nulla  osta  dell'autorita'
competente, che e' allegato in originale  od  in  copia  autenticata,
alla domanda, se occorre, ai sensi dell'art. 46, comma 2, lettera d).
   3.  La  firma apposta in calce alla domanda e' autenticata secondo
le modalita', di cui alla legge 4 gennaio 1968 n. 15.
   4. L'aspirante non allega alla  domanda,  in  relazione  a  quanto
prescritto  nell'art.  27, comma 1, lettera l), idonea documentazione
probatoria,  qualora  sia  gia'  titolare  di  concessione   per   il
trattamento  industriale degli oli minerali o per depositi costieri o
per  depositi  interni  di  carburanti  o  per  la  distribuzione  di
carburanti  mediante  impianti  con  serbatoi  aventi  una  capacita'
complessiva di almeno 500 mc.