Art. 48. Domanda delle persone giuridiche per chiedere la concessione 1. La domanda delle persone giuridiche, per chiedere la concessione deve essere inviata all'ente competente dai loro rappresentanti legali, nelle forme previste dalla vigente legislazione in materia e nella stessa dichiarano per iscritto ed allegano quanto prescritto nell'art. 28 comma 1, alle lettere: a), b), c), d), e), f) e g). 2. La firma apposta in calce alla domanda e' autenticata secondo le modalita', di cui alla legge 4 gennaio 1968 n. 15. 3. L'aspirante non allega alla domanda, in relazione a quanto prescritto nell'art. 27, comma 1, lettera l), idonea documentazione probatoria, qualora sia gia' titolare di concessione per il trattamento industriale degli olii minerali o per depositi costieri o per depositi interni di carburanti o per la distribuzione di carburanti mediante impianti con serbatoi aventi una capacita' complessiva di almeno 500 mc.