Art. 5.
                        Definizione di "rete"
 
   1.  La  "rete" e' l'insieme degli impianti, installati per erogare
benzine, gasolio, GAS  da  petrolio  liquefatto  G.P.L.,  metano,  ad
esclusione degli impianti ad uso privato e degli impianti per natanti
da diporto.