Art. 50. Contenuto del provvedimento di concessione 1. La concessione ha la durata di diciotto anni. 2. Nel provvedimento di concessione sono inserite le prescrizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), del comma 2, dell'art. 30. 3. Il concessionario ha l'obbligo del pagamento della tassa relativa al rilascio della concessione nei modi e nei termini previsti dalla normativa in vigore. 4. Il concessionario, almeno sei mesi prima della scadenza della concessione, puo' chiederne il rinnovo, osservando le prescrizioni, di cui al capo III ed all'art. 19 del capo I; l'ente competente de- cide sulla domanda entro un anno dalla data di ricezione di essa e decorso tale termine, la domanda si intende respinta.