Art. 50.
             Contenuto del provvedimento di concessione
 
   1. La concessione ha la durata di diciotto anni.
   2.  Nel provvedimento di concessione sono inserite le prescrizioni
di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e  h),  del  comma  2,
dell'art. 30.
   3.  Il  concessionario  ha  l'obbligo  del  pagamento  della tassa
relativa al  rilascio  della  concessione  nei  modi  e  nei  termini
previsti dalla normativa in vigore.
   4.  Il  concessionario, almeno sei mesi prima della scadenza della
concessione, puo' chiederne il rinnovo, osservando  le  prescrizioni,
di  cui  al capo III ed all'art. 19 del capo I; l'ente competente de-
cide sulla domanda entro un anno dalla data di ricezione  di  essa  e
decorso tale termine, la domanda si intende respinta.