Art. 55. Emissione dei pareri del comando dei VV.FF., dell'U.T.I.F. e della soprintendenza della Campania sui beni ambientali ed architettonici 1. Dopo la ricezione delle domande di cui agli art. 53 e 54 il comune ai fini dell'installazione dell'impianto deve munirsi del parere degli enti competenti per territorio in materia urbanistica, ambientale di sicurezza e fiscale ai sensi del 1 comma dell'art. 5 della legge 27 maggio 1993, n. 162.