Art. 55.
 
Emissione  dei  pareri  del comando dei VV.FF., dell'U.T.I.F. e della
soprintendenza della Campania sui beni ambientali ed architettonici
   1. Dopo la ricezione delle domande di cui agli art.  53  e  54  il
comune  ai  fini  dell'installazione  dell'impianto  deve munirsi del
parere degli enti competenti per territorio in  materia  urbanistica,
ambientale  di  sicurezza  e fiscale ai sensi del 1 comma dell'art. 5
della legge 27 maggio 1993, n. 162.